Art. 3 1. La presente Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti. 2. La presente Convenzione si applica anche ai profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi ai sensi della, Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.