(Convenzione - art. 3)
                               Art. 3 
  1. La presente Convenzione si applica ai cittadini  dei  due  Stati
contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno  o
di entrambi  gli  Stati  contraenti,  nonche'  ai  loro  familiari  e
superstiti. 
  2. La presente Convenzione si applica anche ai  profughi  ai  sensi
della Convenzione  del  28  luglio  1951  relativa  allo  status  dei
profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi  ai
sensi della, Convenzione del 28 settembre 1954 relativa  allo  status
degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato  contraente,  che
sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi
gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.