(Convenzione - art. 30)
                               Art. 30 
  1. Se un lavoratore  non  soddisfa  le  condizioni  previste  dalla
legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle  prestazioni
di disoccupazione sulla base dei soli periodi di  lavoro  soggetti  e
contribuzione  compiuti  sotto   tale   legislazione,   l'Istituzione
competente di detto Stato tiene conto, nella misura  necessaria,  dei
corrispondenti periodi  di  lavoro  compiuti  sotto  la  legislazione
dell'altro Stato contraente. 
  2. L'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente
e' subordinata alla condizione che il lavoratore sia  stato  soggetto
da ultimo, per almeno sei mesi, alla  legislazione  in  virtu'  della
quale, le prestazioni sono richieste. 
  3. La durata delle prestazioni di disoccupazione da erogare in base
alla legislazione  di  uno  Stato  contraente,  viene  diminuita  del
periodo durante il, quale  sono  state  percepite,  nei  dodici  mesi
precedenti la domanda, analoghe prestazioni in base alla legislazione
dell'altro Stato contraente. 
  4.  Il  lavoratore  che  soddisfa  le  condizioni  prevista   dalla
legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle  prestazioni
di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente, conserva  il
diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione
dello Stato in cui il diritto  e'  stato  acquisito,  per  la  durata
massima di sei mesi, ridotta del periodo in cui ha gia' goduto  delle
prestazioni stesse in tale  Stato.  Le  prestazioni  vengono  erogate
dall'Istituzione dello Stato contraente in cui il disoccupato  si  e'
recato e sono rimborsate dall'Istituzione competente dell'altro Stato
contraente, secondo le modalita' fissate nell'Accordo  Amministrativo
di cui all'art. 34.