Art. 30 1. Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti e contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente. 2. L'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente e' subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtu' della quale, le prestazioni sono richieste. 3. La durata delle prestazioni di disoccupazione da erogare in base alla legislazione di uno Stato contraente, viene diminuita del periodo durante il, quale sono state percepite, nei dodici mesi precedenti la domanda, analoghe prestazioni in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. 4. Il lavoratore che soddisfa le condizioni prevista dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto e' stato acquisito, per la durata massima di sei mesi, ridotta del periodo in cui ha gia' goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni vengono erogate dall'Istituzione dello Stato contraente in cui il disoccupato si e' recato e sono rimborsate dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, secondo le modalita' fissate nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 34.