(Convenzione - art. 35)
                               Art. 35 
  Le Autorita' competenti dei due Stati  contraenti  si  impegnano  a
tenersi vicendevolmente informate su: 
a) tutti i provvedimenti  presi  per  l'applicazione  della  presente
Convenzione: 
b) tutta le difficolta' che potranno manifestarsi sul  piano  tecnico
per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione: 
c) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni  che  interessino
l'applicazione del la presente Convenzione.