Art. 35 Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su: a) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione della presente Convenzione: b) tutta le difficolta' che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione: c) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del la presente Convenzione.