(Convenzione - art. 37)
                               Art. 37 
  Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato  contraente
possono rivolgersi  direttamente  alle  Autorita',  alle  Istituzioni
competenti  e  agli  Organismi  di  collegamento   dell'altro   Stato
contraente, per ottenere informazioni utili alla tutela degli  aventi
diritto. cittadini del proprio Stato e possono  rappresentarli  senza
speciale mandato.