Art. 38 1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste della legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anche' per l'applicazione della presente Convenzione. 2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione della presente convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari. 3. L'attestazione, rilasciata dalle Autorita', Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa all'autenticita' di un certificato o documento viene considerata valida dalle corrispondenti Autorita', Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.