(Convenzione - art. 38)
                               Art. 38 
  1.  Le  esenzioni  da  imposte,  tasse  e  diritti  previste  della
legislazione  di  uno  degli  Stati  contraenti  valgono  anche'  per
l'applicazione della presente Convenzione. 
  2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano  essere
presentati per l'applicazione della presente convenzione sono  esenti
dal visto di legalizzazione da parte delle Autorita'  diplomatiche  e
consolari. 
  3.  L'attestazione,   rilasciata   dalle   Autorita',   Istituzioni
competenti e Organismi  di  collegamento  di  uno  Stato  contraente,
relativa  all'autenticita'  di  un  certificato  o  documento   viene
considerata valida  dalle  corrispondenti  Autorita',  Istituzioni  e
Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.