(Convenzione - art. 40)
                               Art. 40 
  1. Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che Vengono  presentati
in  applicazione  della  presente  Convenzione,  ad  una   Autorita',
Istituzione ed Organismo di collegamento  di  uno  stato  contraente,
sono considerate come domande,  dichiarazioni  o  ricorsi  presentati
alla  corrispondente   Autorita',   Istituzione   od   Organismo   di
collegamento dell'altro Stato contraente. 
  2. Una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente
di uno Stato  contraente  vale  anche  come  domanda  di  prestazione
presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente. 
  3. I  ricorsi  che  debbono  essere  presentati  entro  un  termine
prescritto ad una Autorita' o Istituzione  competente  di  uno  Stato
contraente sono considerati come presentati in termine, se essi  sono
stati presentati  entro  lo  stesso  termine  ad  una  corrispondente
Autorita' od Istituzione dell'altro Stato  contraente.  In  tal  caso
l'Autorita' od Istituzione cui i ricorsi sono  stati  presentati,  li
trasmette senza indugio all'Autorita'  o  all'Istituzione  competente
dell'altro Stato contraente.