Art. 40 1. Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che Vengono presentati in applicazione della presente Convenzione, ad una Autorita', Istituzione ed Organismo di collegamento di uno stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorita', Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente. 2. Una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente. 3. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorita' o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorita' od Istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso l'Autorita' od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorita' o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.