(Convenzione - art. 41)
                               Art. 41 
  Le  Autorita',  le  Istituzioni  competenti  e  gli  Organismi   di
collegamento dei  due  Stati  contraenti,  per  l'applicazione  della
presente Convenzione, corrispondono  direttamente  tra  loro,  con  i
lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo  la  corrispondenza
rispettivamente in italiano ed in croato.