Art. 42 1. L'Istituzione di uno Stato contraente che, ai sensi della presente Convenzione, deve effettuare dei pagamenti a favore di aventi diritto che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato contraente, deve effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del proprio Stato. I pagamenti da effettuare a favore delle Istituzioni dell'altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di quest'ultimo Stato, al cambio medio ufficiale annuo dello stesso Stato. 2. Il trasferimento da uno Stato all'altro delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione avra' luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento stesso. 3. Nel caso i n cui negli Stati contraenti vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, i rispettivi Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento di somme dovute dall'uno o dall'altro Stato.