(Convenzione - art. 42)
                               Art. 42 
  1. L'Istituzione di  uno  Stato  contraente  che,  ai  sensi  della
presente Convenzione, deve  effettuare  dei  pagamenti  a  favore  di
aventi diritto che risiedano o soggiornino nel territorio  dell'altro
Stato contraente, deve  effettuarli  con  effetto  liberatorio  nella
valuta del proprio Stato. I pagamenti da effettuare  a  favore  delle
Istituzioni dell'altro Stato  contraente  debbono  essere  effettuati
nella valuta di quest'ultimo Stato, al cambio medio  ufficiale  annuo
dello stesso Stato. 
  2. Il trasferimento da uno Stato all'altro delle  somme  dovute  in
applicazione della presente  Convenzione  avra'  luogo  conformemente
agli Accordi vigenti in materia tra i due Stati contraenti al momento
del trasferimento stesso. 
  3. Nel caso i n  cui  negli  Stati  contraenti  vengano  introdotte
misure  restrittive  in  materia  valutaria,  i  rispettivi   Governi
adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per  assicurare,
in conformita' con le disposizioni  della  presente  Convenzione,  il
trasferimento di somme dovute dall'uno o dall'altro Stato.