(Convenzione - art. 43)
                               Art. 43 
  Qualora l'Istituzione di uno Stato  contraente  abbia  erogato  una
pensione  o  rendita  per  un  importo  eccedente   quello   cui   il
beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione  puo'  chiedere
all'istituzione competente dell'altro Stato contraente di  trattenere
l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o
rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo cosi'
trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice.