Art. 44 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. 2. Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. 3. La disposizione del secondo comma del presente articolo viene applicata anche per i periodi di assicurazione obbligatoria effettuati fino al 4 ottobre 1956, di cui al punto 1 del Protocollo Generale alla Convenzione fra la Repubblica Italiana e la ex Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, sottoscritto in data 14 novembre 1957. Ogni Stato contraente assumera' per detti periodi gli oneri relativi ai propri cittadini alla data del 3 aprile 1978. Peraltro i periodi riscattati e di versamenti volontari, rispettivamente riconosciuto richiesti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione,continueranno anche in futuro ad essere riconosciuti dallo Stato contraente in base alla cui norme i contributi sono stati versati. Gli oneri gia' riconosciuti in base a tutti i periodi indicati nel presente comma, esclusi quelli relativi a pensioni di reversibilita'con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, saranno anche in futuro a carico dello Stato contraente che li ha riconosciuti in base alla sua legislazione interna: tali oneri non verranno ricalcolati. 4. La presente Convenzione non da' diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. 5. Un diritto a prestazioni e' acquisito in virtu' della presente Convenzione, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrate in vigore.