(Convenzione - art. 44)
                               Art. 44 
  1. Le disposizioni della presente  Convenzione  si  applicano  alle
domande di prestazioni presentate dalla data  della  sua  entrata  in
vigore. 
  2.  Ai  fini  della   presente   Convenzione   saranno   presi   in
considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima  della
sua entrata in vigore. 
  3. La disposizione del secondo comma del  presente  articolo  viene
applicata  anche  per  i  periodi   di   assicurazione   obbligatoria
effettuati fino al 4 ottobre 1956, di cui al punto 1  del  Protocollo
Generale  alla  Convenzione  fra  la  Repubblica  Italiana  e  la  ex
Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, sottoscritto in data 14
novembre 1957. Ogni Stato contraente assumera' per detti periodi  gli
oneri relativi ai propri cittadini  alla  data  del  3  aprile  1978.
Peraltro  i   periodi   riscattati   e   di   versamenti   volontari,
rispettivamente riconosciuto richiesti prima dell'entrata  in  vigore
della presente convenzione,continueranno anche in  futuro  ad  essere
riconosciuti  dallo  Stato  contraente  in  base  alla  cui  norme  i
contributi sono stati versati. Gli oneri gia' riconosciuti in base  a
tutti i periodi indicati nel presente comma, esclusi quelli  relativi
a pensioni di reversibilita'con decorrenza successiva all'entrata  in
vigore della presente convenzione, saranno anche in futuro  a  carico
dello Stato contraente che  li  ha  riconosciuti  in  base  alla  sua
legislazione interna: tali oneri non verranno ricalcolati. 
  4. La presente  Convenzione  non  da'  diritto  a  prestazioni  per
periodi anteriori alla sua entrata in vigore. 
  5. Un diritto a prestazioni e' acquisito in virtu'  della  presente
Convenzione,  anche  se  si  riferisce  ad   un   evento   assicurato
verificatosi prima della data della sua entrate in vigore.