(Convenzione - art. 45)
                               Art. 45 
  1. La presente Convenzione sara' ratificata da entrambi  gli  Stati
contraenti  secondo  le  rispettive  procedure  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati appena possibile. 
  2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo  giorno  del
terzo mese successivo a quello  in  cui  avverra'  lo  scambio  degli
strumenti di ratifica e da tale data cessera' di essere in vigore, in
tutto le sue parti, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia
firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i  diritti  acquisiti  o  in
corso di definizione in base a quest'ultima convenzione,  durante  il
suo periodo di vigenza. 
  3. La presente Convenzione potra' essere denunciata  da  uno  Stato
contraente e cessera' di essere in vigore sei mesi dopo  la  relativa
notifica per via diplomatica. 
  4. In caso  di  denuncia  della  presento  Convenzione,  i  diritti
acquisiti saranno mantenuti secondo la disposizioni della Convenzione
stessa e i diritti in  corso  di  acquisizione  saranno  riconosciuti
secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti. 
  Fatto il 27/6/1997 a Roma, in duplice originale, in lingua italiana
e in lingua croata, i due testi facenti ugualmente fede. 
    

Per il Governo della                  Per il Governo della
Repubblica Italiana                  Repubblica di Croazia

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico