Art. 6 Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni: a) Il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per un periodo di tempo limitato, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, sempreche' la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di 48 mesi. Se tale occupazione dovesse essere prolungate per periodi superiori ai 48 mesi previsti, l'applicazione della legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa potra' eccezionalmente essere prorogata per altri 48 mesi. b) Le persone che esercitano un'attivita' autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recano ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo continuano ad essere assicurati in base alla legislazione del primo Stato, purche' la loro permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 12 mesi. Nel caso in cui tale attivita' si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di la' dei 12 mesi l'applicazione della legislazione in vigore nello Stato di residenza abituale potra' essere prorogata per altri 12 mesi. c) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o perferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa. d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni, da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima e da ogni altra impresa da stabilirsi successivamente mediante scambio di note, che abbiano la loro sodo principale nel territorio di uno degli Stati contraenti e inviati nel territorio dell'altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza permanente, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale. e) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave. di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto. f) Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonche' il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente. rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono. g)I funzionari, i rappresentanti ufficiali ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati,unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.