(Convenzione - art. 6)
                               Art. 6 
  Le  disposizioni  stabilite  dall'art.  5  comportano  le  seguenti
eccezioni: 
a) Il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati
contraenti,  che  sia  inviato  nel   territorio   dell'altro   Stato
contraente per un periodo di tempo  limitato,  rimane  soggetto  alla
legislazione del primo  Stato,  sempreche'  la  sua  occupazione  nel
territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di 48 mesi. Se tale
occupazione dovesse essere prolungate per  periodi  superiori  ai  48
mesi previsti, l'applicazione della legislazione dello Stato  in  cui
ha sede l'impresa potra' eccezionalmente essere prorogata  per  altri
48 mesi. 
b) Le persone che esercitano un'attivita' autonoma  abitualmente  nel
territorio di uno dei  due  Stati  contraenti  e  che  si  recano  ad
esercitare tale attivita' nel  territorio  dell'altro  Stato  per  un
limitato periodo di tempo continuano ad  essere  assicurati  in  base
alla  legislazione  del  primo  Stato,  purche'  la  loro  permanenza
nell'altro Stato non superi il periodo di 12 mesi. Nel  caso  in  cui
tale attivita' si dovesse prolungare per motivi imprevedibili  al  di
la' dei 12 mesi l'applicazione della  legislazione  in  vigore  nello
Stato di residenza abituale potra'  essere  prorogata  per  altri  12
mesi. 
c) Il personale viaggiante  delle  imprese  di  trasporto  aereo,  su
strada o perferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione
dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa. 
d)  I  lavoratori  dipendenti  da  imprese  di  interesse   nazionale
esercenti  servizi  di  telecomunicazioni,   da   imprese   esercenti
trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada,  per  via
aerea  o  marittima  e  da   ogni   altra   impresa   da   stabilirsi
successivamente mediante scambio di note, che abbiano  la  loro  sodo
principale nel territorio di uno degli Stati contraenti e inviati nel
territorio dell'altro Stato contraente presso una  succursale  o  una
rappresentanza permanente, rimangono soggetti alla legislazione dello
Stato in cui si trova la sede principale. 
e) I membri dell'equipaggio di una  nave  battente  bandiera  di  uno
degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di
bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e  scarico  della
nave. di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto
dell'altro Stato contraente sono  soggetti  alla  legislazione  dello
Stato al quale appartiene il porto. 
f) Gli agenti  diplomatici  e  i  consoli  di  carriera,  nonche'  il
personale  amministrativo  e  tecnico  appartenente  ai  ruoli  delle
Rappresentanze   diplomatiche   e   degli   Uffici   consolari,   che
nell'esercizio delle loro funzioni  vengono  inviati  nel  territorio
dell'altro Stato contraente. rimangono  assoggettati,  unitamente  ai
loro familiari, alla legislazione dello  Stato  contraente  al  quale
appartiene l'Amministrazione da cui dipendono. 
g)I funzionari, i rappresentanti ufficiali ed il personale equiparato
di  uno  degli  Stati  contraenti,  che  nell'esercizio  delle   loro
funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente,
rimangono   assoggettati,unitamente   ai   loro    familiari,    alla
legislazione   dello   Stato   contraente   al    quale    appartiene
l'Amministrazione da cui dipendono.