(Convenzione - art. 7)
                               Art. 7 
  Il personale  delle  Rappresentanze  diplomatiche  e  degli  Uffici
consolari diverso da quello specificato alla lettera "f" dell'art. 6,
nonche'  il  personale  domestico  al  servizio  privato  di   Agenti
diplomatici  e  consolari,  o  di  altri  membri  di  dette  Missioni
diplomatiche e Uffici consolari, possono optare per  la  legislazione
dello   Stato   d'invio;   secondo   le   disposizioni   dell'Accordo
Amministrativo di cui all'art. 34, a condizione che  siano  cittadini
di tale Stato.