(Convenzione - art. 8)
                               Art. 8 
  La Autorita' competenti dei due Stati contraenti possono  prevedere
di comune accordo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5  e  6
della presente Convenzione, che  resti  applicabile  la  legislazione
dello Stato di appartenenza del lavoratore ogni  qualvolta.  a  causa
della  frequenza  "dei  trasferimenti  del  lavoratore.  o  del  loro
carattere eccezionale.  o  dell'eta'  del  lavoratore.  sarebbe  meno
favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione
dello Stato sul cui territorio viene esercitata l'attivita'.