Art. 8 La Autorita' competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione dello Stato di appartenenza del lavoratore ogni qualvolta. a causa della frequenza "dei trasferimenti del lavoratore. o del loro carattere eccezionale. o dell'eta' del lavoratore. sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio viene esercitata l'attivita'.