(Convenzione - art. 9)
                               Art. 9 
  Salvo quanto diversamente disposto nella  presente  Convenzione.  i
lavoratori aventi diritto  a  prestazioni  in  danaro  da  uno  Stato
contraente. le riceveranno a parita' di trattamento con  i  cittadini
di tale Stato, sul territorio dell'altro Stato contraente  o  di  uno
Stato terzo.