Art. 3.
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,  addi' 27 maggio 1999
                               CIAMPI
                                  D'ALEMA,       Presidente       del
                                  Consiglio  dei  Ministri
                                  DINI,  Ministro    degli     affari
                                  esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO