(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
           ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN 
         SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
dell'Uzbekistan,  qui  di  seguito   denominati   Parti   Contraenti,
desiderando   creare   condizioni   favorevoli   per   una   maggiore
cooperazione economica fra i due Paesi, ed  in  particolare  per  gli
investimenti di capitale  effettuati  da  investitori  di  una  Parte
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e riconoscendo
che la promozione e la reciproca  protezione  di  tali  investimenti,
fondate  su  Accordi  internazionali,  contribuiranno   a   stimolare
iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' di entrambi
i Paesi, hanno convenuto quanto segue: 
ARTICOLO 1 - Definizioni 
Ai fini dei presente Accordo: 
  1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o  dopo
l'entrata in vigore  dei  presente  Accordo,  da  persone  fisiche  o
giuridiche di una Parte Contraente nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente,  purche'   l'investimento   sia   stato   effettuato   in
conformita'  alle  leggi,  ed  ai  regolamenti  di  quest'ultima   ed
includera' in particolare, ma non esclusivamente: 
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di  proprieta'
e diritti "in rem", quali pegni. vincoli ed ipoteche; 
b) titoli azionari, titoli obbligazionari quote di  partecipazione  o
ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di
credito, nonche' titoli di Stato; 
c)  crediti  finanziari  o  altri  redditi  aventi  valore  economico
derivanti da investimenti, nonche'  utili  reinvestiti  ed  utili  da
capitali; 
d)  diritti   d'autore,   marchi   commerciali,   brevetti,   designs
industriali  ed  altri  diritti  di   proprieta'   intellettuale   ed
industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali
ed avviamento; 
e)  ogni  diritto  di  natura  economica  derivante  da  legge  o  da
contratto,  nonche'  ogni  licenza  e   concessione   rilasciata   in
conformita' alle disposizioni vigenti per  l'esercizio  di  attivita'
economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento
di risorse naturali; 
f) ogni incremento di valore dei l'investimento originario. Qualsiasi
modifica della forma del l'investimento non  implica  un  cambiamento
della sua sostanza. 
  2.  Per  "investitore",  si  intende  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica di  una  Parte  Contraente  che  effettui,  direttamente  o
attraverso sue consociate,  investimenti  nel  territorio  dell'altra
Parte Contraente. 
  3. Per "persona fisica", si intende,  con  riferimento  a  ciascuna
delle due Parti Contranti, qualsiasi persona  fisica  che  abbia  per
legge la cittadinanza di quello  Stato  in  conformita'  con  le  sue
leggi. 
  4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento  a  ciascuna
delle  due  Parti  Contraenti,   qualsiasi   entita'   costituita   o
debitamente  strutturata  secondo  le  leggi  di  una   delle   Parti
Contraenti avente la sede principale nel territorio di una delle  due
Parti  Contraenti  e  dalla  stessa  riconosciuta  e   che   effettui
investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 
  5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento;
e in particolare, ma non esclusivamente, profitti,  interessi.  utili
da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse  sia
in denaro che in natura. 
  6. Per "territorio" si intendono ,oltre alle zone racchiuse entro i
confini  terrestri,  anche  le  "zone   marittime".   Queste   ultime
comprendono altresi' le zone marine  e  sottomarine  sulle  quali  le
Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', nonche' diritti 
sovrani e giurisdizionali. secondo il Diritto Internazionale. 
  7. Per "Accordo di investimento" si  intende  un  accordo  fra  una
Parte Contraente (le sue agenzie  o  i  suoi  rappresentanti)  ed  un
investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento. 
  8. Per "diritto di accesso" si intende il diritto  dell'investitore
di una delle due Parti Contraenti di  essere  ammesso  ad  effettuare
investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.