(Accordo - art. 13)
ARTICOLO 13 - Emendamenti. 
  Gli emendamenti alle disposizioni  dei  presente  Accordo  potranno
essere concordati  dalle  due  Parti  Contraenti.  Detti  emendamenti
diverranno effettivi dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno
notificate  l'avvenuto  espletamento   delle   rispettive   procedure
nazionali per la loro entrata in vigore.