(Accordo - art. 14)
ARTICOLO 14 - Durata e cessazione 
  1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni dalla data
della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e restera' in vigore per  un
ulteriore periodo di cinque anni,  salvo  che  una  delle  due  Parti
Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. 
  2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai
sensi  del  precedente  paragrafo  1  dei   presente   Articolo,   le
disposizioni degli Articoli dall'1 all' 11 rimarranno in  vigore  per
ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra. 
FATTO a Tashkent  il  17-09-1997.  in  due  originali,  nelle  lingue
italiana,  uzbeka  ed  inglese,  tutti  i  testi  essendo  ugualmente
autentici. 
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                     PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                  REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico