(Accordo - Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
All'atto della firma dell'Accordo fra  il  Governo  della  Repubblica
Italiana  ed  il  governo  della  Repubblica  dell'Uzbekistan   sulla
Promozione e la Protezione degli investimenti,  le  Parti  Contraenti
hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi  parti
integranti dell'Accordo. 
  1. Attivita' connesse agli investimenti 
Le disposizioni dei presente  Accordo  si  applicheranno  altresi'  a
tutte le  attivita'  connesse  agli  investimenti.  Queste  attivita'
comprenderanno    in    particolare,    ma    non     esclusivamente:
l'organizzazione, il controllo, la gestione,  il  mantenimento  e  la
disponibilita' di societa', filiali, agenzie,  uffici,  fabbriche  ed
altre  strutture  per  la  gestione  degli  affari;  la   stipula   e
l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la
disponibilita' di qualsiasi tipo di proprieta' ivi compresi i diritti
di proprieta' intellettuale; l'assunzione  di  prestiti;  l'acquisto,
l'emissione e la cessione di azioni  di  partecipazione  e  di  altri
titoli; l'acquisto di valuta per importazioni. 
  2. Con riferimento all'Articolo 2 
a) una Parte Contraente (le sue  agenzie  o  i  suoi  rappresentanti)
potra' stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente  che
effettuano investimenti di interesse nazionale nel  territorio  delle
Parti  Contraenti,  un  accordo  di  investimento  che  regolera'  lo
specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento. 
b) Nessuna delle  due  Parti  Contraenti  stabilira'  condizioni  per
l'avvio, l'espansione  o  la  continuazione  degli  investimenti  che
possano  comportare  l'assunzione  o  l'imposizione  di  limiti  alla
vendita della produzione sui mercati nazionali  ed  internazionali  o
che specifichi che le merci debbano essere procurate  a  livello  lo-
cale, o condizioni simili. 
c) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi  efficaci  per  affermare
rivendicazioni e far rispettare diritti relativi agli investimenti ed
agli accordi di investimento. 
d) I cittadini di  una  delle  due  Parti  Contraenti  autorizzati  a
lavorare nel territorio dell'altra in relazione ad un investimento ai
sensi dei presente Accordo, avranno diritto a  condizioni  di  lavoro
adeguate per l'espletamento delle loro  attivita'  professionali,  in
conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante. 
e) In conformita'  alle  proprie  leggi  ed  ai  propri  regolamenti,
ciascuna Parte Contraente regolera' nella maniera piu'  favorevole  i
problemi  connessi  all'entrata,  al  soggiorno,  al  lavoro  ed   al
movimento nel  proprio  territorio  dei  cittadini  dell'altra  Parte
Contraente impegnati in attivita' connesse con  gli  investimenti  di
cui al presente Accordo e dei membri delle loro famiglie. 
f)  Alle  persone  giuridiche  costituite  ai  sensi  delle  leggi  o
regolamenti  in  vigore  di  una  Parte  Contraente,  che  siano   di
proprieta'  di  o  controllate  da   investitori   dell'altra   Parte
Contraente, sara' consentito di assumere personale direttivo di  loro
scelta, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita'  con  la
legislazione della Parte Contraente ospitante. 
  3. Con riferimento all'Articolo 3 
A tutte le attivita' relative all'approvvigionarnento,  alla  vendita
ed al trasporto di' materie prime e lavorate, energia,  carburante  e
mezzi di  produzione,  nonche'  altri  tipi  di  operazioni  ad  esse
connesse e relative  ad  attivita'  di'  investimento  ai  sensi  dei
presente Accordo, sara' accordato, nel territorio di  ciascuna  Parte
Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad
attivita' ed iniziative simili intraprese da investitori della  Parte
Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi. 
  4. Con riferimento all'Articolo 5 
Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato
da un investitore di una delle due  Parti  Contraenti  che  sottragga
risorse o altri beni dall'investimento o  causi  notevoli.  danni  al
valore dello stesso. nonche' qualsiasi  altra  misura  che  abbia  un
effetto equivalente, sara' considerata una misura di cui al paragrafo
1 dell'Articolo 5. 
  5. Con riferimento all'Articolo 9 
Ai sensi dell'art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgera' in conformita'
ai criteri arbitrali della Commissione delle  Nazioni  Unite  per  il
Diritto  Commerciale  Internazionale  (UNCITRAL),  con   l'osservanza
altresi' delle seguenti disposizioni: 
a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi
non siano cittadini delle Parti  Contraenti,  dovranno  possedere  la
cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe
le Parti Contraenti. 
Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai  sensi  dei
Regolamento UNCITRAL provvedera'  nella  sua  qualita'  di  Autorita'
preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato  della
Camera di Stoccolma Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso
accordo fra le Parti in causa. 
b) Nel formulare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale  dovra'
in  ogni  caso  applicare  le  disposizioni  contenute  nel  presente
Accordo, nonche' i principi di  diritto  internazionale  riconosciuti
dalle due Parti Contraenti. 
Il  riconoscimento  e  l'esecuzione  della  decisione  arbitrale  nel
territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive
legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni Internazionali
in materia di cui esse siano parte. 
FATTO a  Tashkent  il  17-09-1997  in  due  originali,  nelle  lingue
italiana,  uzbeka  ed  inglese,  tutti  i  testi  essendo  ugualmente
autentici. 
In caso di divergenze, fara' fede il testo inglese. 
    

PER IL GOVERNO DELLA             PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA           REPUBBLICA  DELL'UZBEKISTAN

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico