(Accordo - art. 2)
ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti 
  1.  Le  due  Parti  Contraenti   incoraggeranno   gli   investitori
dell'altra Parte Contraente ad effettuare  investimenti  nel  proprio
territorio in conformita' alle loro leggi ed ai loro regolamenti. 
  2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovranno avere
diritto di accesso alle  attivita'  di  investimento  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente, non meno favorevole di  quello  concesso
ai sensi dell'Articolo  3.1,  in  conformita'  alla  legislazione  di
quest'ultima. 
  3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in  ogni  momento  un
trattamento  giusto  ed  equo  agli  investimenti  effettuati   dagli
investitori dell'altra Parte Contraente.  Ciascuna  Parte  Contraente
assicurera'   che   la   gestione,   il   mantenimento,   l'uso,   la
trasformazione,  il  godimento  o  la  cessione  degli   investimenti
effettuati sul proprio territorio  da  investitori  dell'altra  Parte
Contraente, nonche' le persone  giuridiche,  in  particolare  ma  non
esclusivamente, le societa' e le imprese in  cui  detti  investimenti
sono stati effettuati, non  vengano  in  alcun  modo  assoggettate  a
provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 
  4. Ciascuna Parte Contraente si adoperera'  al  fine  di  creare  e
mantenere nel  proprio  territorio  quelle  condizioni  economiche  e
giuridiche favorevoli atte a permettere investimenti da  parte  degli
investitori dell'altra Parte Contraente in conformita' con la propria
legislazione ivi compreso il rispetto, in buona fede,  di  tutti  gli
impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.