(Accordo - art. 3)
ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' 
favorita 
  1. Le due Parti Contraenti,  nell'ambito  dei  proprio  territorio,
accorderanno  agli  investimenti  ed  ai   relativi   redditi   degli
investitori dell'altra  Parte  Contraente  un  trattamento  non  meno
favorevole di quello riservato agli investimenti e  relativi  redditi
dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi. 
2. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare
in vigore in futuro per una delle  due  Parti  Contraenti  contengano
norme,  siano  esse  specifiche  o  generali,  che  autorizzino   gli
investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente  a
godere di un trattamento piu'  favorevole  di  quello  accordato  dal
presente Accordo, dette norme dovranno,  nella  misura  in  cui  esse
siano piu' favorevoli, prevalere sul presente Accordo. 
  3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dei  presente  Articolo  non
fanno  riferimento  ai  vantaggi  ed  ai  privilegi  che  una   Parte
Contraente puo' concedere agli investitori di Paesi terzi  in  virtu'
della propria appartenenza ad Unioni Doganali  o  Economiche,  ad  un
Mercato  Comune,  ad  un'Area  di  Libero.  Scambio,  ad  un  Accordo
regionale o sub-regionale,  ad  un  Accordo  economico  multilaterale
internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare  la  doppia
imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.