ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite Gli investitori di una delle due Parti Contraenti che hanno subito perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, avranno diritto ad un adeguato risarcimento per detti danni o perdite dalla Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento, indipendentemente dal fatto che cui siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi, come indicato nel paragrafo 1.2 dell'Articolo 3 del presente Accordo.