(Accordo - art. 4)
ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite 
  Gli investitori di una delle due Parti Contraenti che hanno  subito
perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel  territorio
dell'altra Parte Contraente  a  causa  di  guerre  o  altro  tipo  di
conflitti  armati,  stati  di  emergenza,  guerre  civili   o   altri
avvenimenti analoghi, avranno diritto ad un adeguato risarcimento per
detti danni o perdite dalla Parte Contraente  nella  quale  e'  stato
effettuato l'investimento, indipendentemente dal fatto che cui  siano
stati causati o meno  da  forze  governative.  I  relativi  pagamenti
dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.  Gli
investitori interessati dovranno godere di un  trattamento  simile  a
quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed  in  ogni
caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi
terzi, come indicato nel paragrafo 1.2 dell'Articolo 3  del  presente
Accordo.