ARTICOLO 5 - Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, " de jure" o "de facto" ad esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definite "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nazionale. L'esproprio dovra' essere effettuato a norma di legge, su base non discriminatoria e dietro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento. Detto risarcimento sara' equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima dei momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Il risarcimento dovra' comprendere un interesse calcolato sulla base dei LIBOR maturato dalla data di esproprio alla data dei pagamento, dovra' essere effettuato senza ritardo, ed al massimo entro tre mesi, dovra' essere e effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile. 2. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entita' dei risarcimento, quest'ultimo dovra' basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti per la costituzione dell'investimento. 3. Le disposizioni dei presente Articolo dovranno altresi' applicarsi nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri i beni di, una societa' formata o costituita ai sensi della legislazione vigente nel suo territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni od altre forme di partecipazione. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori italiani ed uzbeki, la valutazione della quota azionaria dell'investitore sara', nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore originario. a cui verranno sommati gli aumenti di capitale e la rivalutazione dei capitale, i profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzione e delle perdite di capitale. 4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o, parte dei suo investimento sia stato colpito da esproprio, avra' diritto ad una immediata revisione da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed, in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento si conformano alle disposizioni dei presente Accordo ed ai principi dei Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse. 5. Il risarcimento verra' considerato effettivo nel caso in cui sia stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta sia o resti convertibile, o altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore, li risarcimento sara' liberamente trasferibile. 6. Le disposizioni dei presente Articolo dovranno altresi' applicarsi agli utili da investimento nonche', in caso di dismissione, ai proventi della liquidazione. 7. Qualora, dopo la privazione della proprieta' determinata dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.