(Accordo - art. 5)
ARTICOLO 5 - Esproprio 
  1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle  due  Parti
Contraenti non dovranno essere soggetti, " de jure" o "de  facto"  ad
esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o
all'esproprio (qui di seguito definite  "esproprio")  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici  e  di  interesse
nazionale. L'esproprio dovra' essere effettuato a norma di legge,  su
base non discriminatoria e dietro immediato,  adeguato  ed  effettivo
risarcimento. Detto  risarcimento  sara'  equivalente  al  valore  di
mercato  dell'investimento  espropriato  immediatamente   prima   dei
momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. 
  Il tasso di cambio applicabile a detto  risarcimento  sara'  quello
prevalente alla data immediatamente precedente al momento in  cui  la
decisione di esproprio sia stata annunciata. Il  risarcimento  dovra'
comprendere un interesse calcolato  sulla  base  dei  LIBOR  maturato
dalla data di  esproprio  alla  data  dei  pagamento,  dovra'  essere
effettuato senza ritardo, ed al massimo entro tre mesi, dovra' essere
e effettivamente realizzabile e liberamente  trasferibile  in  valuta
convertibile. 
  2. In assenza di un'intesa fra  la  Parte  Contraente  ospitante  e
l'investitore circa l'entita' dei risarcimento,  quest'ultimo  dovra'
basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione
nei documenti per la costituzione dell'investimento. 
  3.  Le  disposizioni  dei  presente  Articolo   dovranno   altresi'
applicarsi nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri  i
beni  di,  una  societa'  formata  o  costituita   ai   sensi   della
legislazione vigente nel suo territorio e della quale gli investitori
dell'altra Parte Contraente  possiedano  azioni  od  altre  forme  di
partecipazione. Nel caso in  cui  l'oggetto  dell'esproprio  sia  una
persona giuridica costituita congiuntamente da  investitori  italiani
ed uzbeki, la  valutazione  della  quota  azionaria  dell'investitore
sara',  nella  valuta  dell'investimento,  non  inferiore  al  valore
originario. a cui verranno sommati  gli  aumenti  di  capitale  e  la
rivalutazione dei capitale, i profitti non distribuiti ed i fondi  di
riserva, e detratto il valore delle  riduzione  e  delle  perdite  di
capitale. 
  4. L'investitore di una delle due Parti  Contraenti  che  asserisca
che tutto  o,  parte  dei  suo  investimento  sia  stato  colpito  da
esproprio, avra' diritto ad una immediata revisione  da  parte  delle
competenti autorita' giudiziarie o  amministrative  dell'altra  Parte
Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o
meno, ed, in  caso  affermativo,  se  detta  misura  ed  il  relativo
risarcimento si conformano alle disposizioni dei presente Accordo  ed
ai principi dei Diritto Internazionale ed  al  fine  di  decidere  su
tutte le altre questioni connesse. 
  5. Il risarcimento verra' considerato effettivo nel caso in cui sia
stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore  straniero
ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta sia  o
resti convertibile, o altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata
dall'investitore, li risarcimento sara' liberamente trasferibile. 
  6.  Le  disposizioni  dei  presente  Articolo   dovranno   altresi'
applicarsi  agli  utili  da  investimento   nonche',   in   caso   di
dismissione, ai proventi della liquidazione. 
  7.  Qualora,  dopo  la  privazione  della  proprieta'   determinata
dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in
tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa
sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.