(Accordo - art. 8)
ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento 
  1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere
effettuati senza indebito ritardo e  in  ogni  caso  entro  sei  mesi
dall'adempimento di tutti gli obblighi  fiscali.  e  dovranno  essere
effettuati in valuta convertibile.  Tutti  i  trasferimenti  dovranno
essere  effettuati  al  tasso  di  cambio  prevalente   sul   mercato
applicabile alla data in cui l'investitore ne ha fatto richiesta.  ad
eccezione delle disposizioni dei paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo
al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 5. 
  2. Gli obblighi fiscali di  cui  al  precedente  paragrafo  saranno
considerati adempiuti quando l'investitore avra' espletato le  proce-
dure previste dalla legge della Parte' Contraente nel cui  territorio
e' stato effettuato l'investimento.