Art. 10
       Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari

  1.  Per  gli  stranieri in possesso di passaporto o altro documento
equipollente,  dal  quale  risulti la data di ingresso nel territorio
dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono
soggiornare  in  Italia per un periodo non superiore a trenta giorni,
l'esemplare   della   scheda   rilasciata   per   ricevuta   a  norma
dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i
trenta  giorni  successivi  alla  data  di  ingresso  nel  territorio
nazionale.  Ai  fini di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico,
la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
  2.  Quando  si  tratta  di  soggiorno  per  turismo  di  durata non
superiore  a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di
soggiorno puo' essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione
dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti
collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei
viaggiatori, nonche' del programma del viaggio. La disponibilita' dei
mezzi  di  sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine
puo'  essere  documentata  attraverso  la  attestazione  di pagamento
integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
  3.  Nel  casi  di  cui  al comma 2, la ricevuta della richiesta del
permesso  di  soggiorno,  munita  del  timbro dell'ufficio con data e
sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di
esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per
i  trenta  giorni  successivi  alla  data  di ingresso nel territorio
nazionale,  risultante  dall'apposito timbro, munito di data, apposto
sul  passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo
di frontiera.
  4.  Per  i  soggiorni  da  trascorrersi  presso convivenze civili o
religiose,  presso  ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del
permesso   di   soggiorno   puo'   essere   presentata   in  questura
dall'esercente  della  struttura ricettiva o da chi presiede le case,
gli  ospedali,  gli  istituti  o  le comunita' in cui lo straniero e'
ospitato,   il  quale  provvede  anche  al  ritiro  e  alla  consegna
all'interessato  della  ricevuta  di cui al comma 1 e del permesso di
soggiorno.
  5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo
non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma
8 dell'articolo 6 del testo unico.
  6.  Negli  alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di
accoglienza  alle  frontiere  deve  essere  messa  a disposizione dei
viaggiatori   stranieri   una  trascrizione  nelle  lingue  italiana,
francese,  inglese,  spagnola  e  araba  delle disposizioni del testo
unico   e  del  presente  regolamento  concernenti  l'ingresso  e  il
soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
 
          Nota all'art. 10:
          -  Per  il  testo  dell'art.  6,  commi  3 e 8, del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 42.