Art. 11 Rilascio del pennesso di soggiorno 1. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo; b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti; c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gia' in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. 2. Il permesso di soggiorno e' rilasciato in conformita' all'Azione Comune 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle Finanze, sono determinate le modalita' di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice penale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. 3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 42.