Art. 11 
                 Rilascio del pennesso di soggiorno 
 
  1. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando  ne  ricorrono  i
presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o
dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: 
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura  occorrente,
   e per asilo; 
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata  delle  procedure
   occorrenti; 
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore
   dello straniero gia' in possesso, del permesso  di  soggiorno  per
   altri motivi, per la durata del procedimento di concessione  o  di
   riconoscimento. 
  2. Il permesso di soggiorno e' rilasciato in conformita' all'Azione
Comune 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione Europea  del  16  dicembre
1996 e contiene l'indicazione del codice fiscale.  A  tal  fine,  con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  delle
Finanze, sono  determinate  le  modalita'  di  comunicazione  in  via
telematica dei dati per  l'attribuzione  allo  straniero  del  codice
penale e per l'utilizzazione dello stesso codice come  identificativo
dello  straniero,  anche  ai  fini  degli  Archivi   anagrafici   dei
lavoratori extracomunitari. 
  3. La documentazione attestante l'assolvimento  degli  obblighi  in
materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3,  del  testo  unico
deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno. 
 
          Nota all'art. 11:
          -   Per  il  testo  dell'art.  34,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 42.