Art. 13 Rinnovo del permesso di soggiorno 1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali. 2. Ai Fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dati dall'interessato con la richiesta di rinnovo. 3. La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale e' condizione per la continuita' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. 4. Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta' del periodo di validita' del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 6, e 22, comma 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 2, comma 6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero quando cio' non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato". "Art. 22, comma 9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari".