Art. 13 
                  Rinnovo del permesso di soggiorno 
 
  1.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  dai   Paesi   aderenti
all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto uniforme previsto
dalla  Convenzione  di  applicazione  del  predetto  Accordo,  ovvero
rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di  turismo,  non
puo' essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta  giorni,
salvo  che  ricorrano  seri  motivi,  in  particolare  di   carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali. 
  2. Ai Fini del rinnovo del permesso di  soggiorno,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo  22,  comma  9,  del  testo  unico,  la
documentazione attestante la disponibilita' di un reddito da lavoro o
da altra fonte lecita, sufficiente al  sostentamento  proprio  e  dei
familiari conviventi a carico puo' essere accertata  d'ufficio  sulla
base di  una  dichiarazione  temporaneamente  sostitutiva  resa  dati
dall'interessato con la richiesta di rinnovo. 
  3. La richiesta di rinnovo  e'  presentata  in  duplice  esemplare.
L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti ed  accertata
l'identita' del richiedente, rilascia un esemplare  della  richiesta,
munito del timbro datario dell'ufficio e della propria  firma,  quale
ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  2,  comma  6,  del  testo   unico,   l'avvertenza   che
l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda  sanitaria
locale e' condizione per la continuita' dell'iscrizione  al  Servizio
sanitario nazionale. 
  4. Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato  o  prorogato
quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in  Italia
per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per  i  permessi  di
soggiorno di durata almeno  biennale,  per  un  periodo  continuativo
superiore alla  meta'  del  periodo  di  validita'  del  permesso  di
soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa  dalla  necessita'
di adempiere agli obblighi militari o da  altri  gravi  e  comprovati
motivi. 
 
          Nota all'art. 13:
          -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 2, comma 6, e 22,
          comma  9,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
          "Art.   2,  comma  6.  Ai  fini  della  comunicazione  allo
          straniero  dei  provvedimenti  concernenti  l'ingresso,  il
          soggiorno  e  l'espulsione,  gli  atti sono tradotti, anche
          sinteticamente,    in    una    lingua   comprensibile   al
          destinatario,  ovvero  quando cio' non sia possibile, nelle
          lingue  francese,  inglese  o  spagnola, con preferenza per
          quella indicata dall'interessato".
          "Art.  22,  comma  9.  La  perdita  del posto di lavoro non
          costituisce    motivo    per    privare    il    lavoratore
          extracomunitario  ed  i suoi familiari legalmente residenti

          del  permesso  di  soggiorno.  Il  lavoratore  straniero in
          possesso  del  permesso di soggiorno per lavoro subordinato
          che  perde  il  posto di lavoro, anche per dimissioni, puo'
          essere  iscritto nelle liste di collocamento per il periodo
          di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque,
          salvo  che  si  tratti  di permesso di soggiorno per lavoro
          stagionale,  per  un  periodo  non inferiore ad un anno. Il
          regolamento   di  attuazione  stabilisce  le  modalita'  di
          comunicazione  alla direzione provinciale del lavoro, anche
          ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore  straniero nelle
          liste  di  collocamento  con  priorita'  rispetto  a  nuovi
          lavoratori extracomunitari".