Art. 14 
                Conversione del permesso di soggiorno 
 
  1. Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi  di  lavoro
subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari  puo'  essere
utilizzato anche per le altre attivita'  consentite  allo  straniero,
anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo  di
validita' dello stesso. In particolare: 
a) il permesso di soggiorno rilasciato  per  lavoro  subordinato  non
   stagionale  consente  l'esercizio  di  lavoro   autonomo,   previa
   acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente
   prescritto  e  sempre  che  sussistano  gli  altri   requisiti   o
   condizioni  previste  dalla  normativa  vigente  per   l'esercizio
   dell'attivita' lavorativa in forma autonoma,  nonche'  l'esercizio
   di  attivita'  lavorativa  in  qualita'  di  socio  lavoratore  di
   cooperative; 
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro  autonomo  consente
   l'esercizio di lavoro subordinato, per  il  periodo  di  validita'
   dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o,  se
   il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore
   di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; 
c) il permesso di soggiorno  per  ricongiungimento  familiare  o  per
   ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro
   subordinato e del lavoro autonomo  alle  condizioni  di  cui  alle
   lettere precedenti. 
  2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il  titolo
autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1,  lettera
a) e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma
1, lettera b),  comunicano  alla  questura,  per  le  annotazioni  di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato  per
un motivo diverso da quello riportato nel documento. 
  3. Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per
l'attivita' effettivamente svolta. 
  4. Il permesso di soggiorno  per  motivi  di  studio  o  formazione
consente, per il periodo di validita' dello  stesso,  l'esercizio  di
attivita' lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20  ore
settimanali,  anche  cumulabili  per  cinquantadue  settimane,  fermo
restando il limite annuale di 1.040 ore. 
  5.   Salvo   che   sia   diversamente   stabilito   dagli   accordi
internazionali o dalle  condizioni  per  le  quali  lo  straniero  e'
ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in  Italia,  il
permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione  puo'  essere
convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo
di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del
testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro,  previa
idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in  caso  di  lavoro
autonomo,   previa   presentazione   del   titolo    abilitativo    o
autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente  ogni
altro   adempimento   amministrativo   richiesto,    nonche'    della
documentazione   comprovante   il   possesso   delle   disponibilita'
finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'. 
 
          Nota all'art. 14:
          -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
          25  luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse):
          "Art.  3 (Politiche migratorie) (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
          art.  3).  -  1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
          sentiti  i  Ministri  interessati,  il  Consiglio nazionale
          dell'economia  e del lavoro, la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie
          locali,  gli  enti e le associazioni nazionali maggiormente
          attivi  nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati
          e  le  organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
          maggiormente    rappresentative    sul   piano   nazionale,
          predispone   ogni   tre  anni  il  documento  programmatico
          relativo  alla politica dell'immigrazione e degli stranieri
          nel  territorio dello Stato. che e' approvato dal Governo e
          trasmesso   al   Parlamento.   Le   competenti  Commissioni
          parlamentari  esprimono  il loro parere entro trenta giorni
          dal  ricevimento  del documento programmatico. Il documento
          programmatico   e'   emanato,   tenendo  conto  dei  pareri
          ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.  Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al
          Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
          i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
          2.  Il  documento  programmatico  indica  le  azioni  e gli
          interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
          gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni
          internazionali,   con  le  istituzioni  comunitarie  e  con
          organizzazioni  non  governative, si propone di svolgere in
          materia  di  immigrazione, anche mediante la conclusione di
          accordi  con  i  Paesi  di origine. Esso indica altresi' le
          misure di carattere economico e sociale nei confronti degli
          stranieri  soggiornanti  nel  territorio dello Stato, nelle
          materie che non debbono essere disciplinate con legge.
          3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
          definizione  dei  flussi  di  ingresso nel territorio dello
          Stato,  delinea gli interventi pubblici volti a favorire le
          relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
          culturale  deli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
          delle diversita' e delle identita' culturali delle persone,
          purche'  non  confliggenti  con  l'ordinamento giuridico, e
          prevede   ogni   possibile   strumento   per   un  positivo
          reinserimento nei Paesi di origine.
          4.  Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  sentiti  i  Ministri interessati e le competenti
          Commissioni  parlamentari, sono definite annualmente, sulla
          base  dei  criteri  e delle altre indicazioni del documento
          programmatico  di  cui  al  comma  1,  le  quote massime di
          stranieri  da  ammettere  nel  territorio  dello Stato, per
          lavoro   subordinato,   anche  per  esigenze  di  carattere
          stagionale,   e  per  lavoro  autonomo,  tenuto  conto  dei
          ricongiungimenti  familiari  e  delle  misure di protezione
          temporanea  eventualmente  disposte a norma dell'art. 20. I
          visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale,
          e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle
          quote  predette.  In  caso  di  mancata  pubblicazione  dei
          decreti  di programmazione annuale, la determinazione delle
          quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi decreti
          pubblicati  ai  sensi  del  presente  testo unico nell'anno
          precedente.
          5. Nell'ambito delle rispetiive attribuzioni e dotazioni di
          bilancio,  le  regioni,  le  province, i comuni e gli altri

          enti   locali   adottano  i  provvedimenti  concorrenti  al
          perseguimento  dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che
          di  fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e
          degli  interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
          dello  Stato,  con  particolare  riguardo a quelle inerenti
          all'alloggio,  alla  lingua,  all'integrazione sociale, nel
          rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
          6.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          da  adottare  di  concerto con il Ministro dell'interno, si
          provvede   all'istituzione  di  Consigli  territoriali  per
          l'immigrazione,  in  cui  siano rappresentati le competenti
          amministrazioni  locali  dello  Stato, la Regione, gli Enti
          locali,  gli  enti  e le associazioni localmente attivi nel
          soccorso    e    nell'assistenza    agli    immigrati,   le
          organizzazioni  dei  lavoratori e dei datori di lavoro, con
          compiti  di  analisi  delle  esigenze e di promozione degli
          interventi da attuare a livello locale.
          6-bis.  Fermi  restando i trattamenti dei dati previsti per
          il  perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il
          Ministero  dell'interno  espleta,  nell'ambito  del Sistema
          statistico  nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato,  le attivita' di raccolta di dati a
          fini     statistici    sul    fenomeno    dell'immigrazione
          extracomunitaria  per  tutte  le  pubbliche amministrazioni
          interessate alle politiche migratorie.
          7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
          articolo,  il  documento programmatico di cui al comma 1 e'
          predisposto  entro  novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento
          indica  la data entro cui sono adottati i decreti di cui al
          comma 4.
          8.  Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7
          e'  trasmesso  al  Parlamento per l'acquisizione del parere
          delle  Commisioni  competenti  per materia che si esprimono
          entro  trenta  giorni.  Decorso tale termine, il decreto e'

          emanato anche in mancanza del parere".