Art. 15 
                       Iscrizioni anagrafiche 
 
  1. Le  iscrizioni  e  le  variazioni  anagrafiche  dello  straniero
regolarmente soggiornante  sono  effettuate  nei  casi  e  secondo  i
criteri previsti dalla  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  e  dal
regolamento anagrafico della  popolazione  residente,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  come
modificato dal presente regolamento. 
  2. Il comma 3 dell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' sostituito dal seguente: 
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo  di  rinnovare
all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di  dimora  abituale  nel
comune, entro 60  giorni  dal  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno,
corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di
soggiorno, il rinnovo  della  dichiarazione  di  dimora  abituale  e'
effettuato entro 60 giorni dal  rinnovo  della  carta  di  soggiorno.
L'ufficiale  di  anagrafe  aggiornera'  la  scheda  anagrafica  dello
straniero, dandone comunicazione al questore". 
  3. La lettera c) del comma  1  dell'articolo  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.  223,  e'  sostituita
dalla seguente: 
"c) per irreperibilita' accertata a seguito  delle  risultanze  delle
operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando,
a seguito di ripetuti accertamenti  opportunamente  intervallati,  la
persona  sia  risultata  irreperibile,  nonche',  per   i   cittadini
stranieri per  irreperibilita'  accertata,  ovvero  per  effetto  del
mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7,  comma  3,
trascorso un anno dalla scadenza del permesso di  soggiorno  o  della
carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a
provvedere nei successivi 30 giorni.". 
  4. Al comma 2 dell'articolo 11 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' aggiunto il seguente periodo: 
"Per le cancellazioni dei cittadini  stranieri  la  comunicazione  e'
effettuata al questore.". 
  5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni  anagrafiche  di
cui al presente articolo  sono  comunicate  d'ufficio  alla  questura
competente per territorio entro il termine di quindici giorni. 
  6. Al comma 2 dell'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' aggiunto il seguente periodo: 
"Nella  scheda  riguardante  i  cittadini  stranieri  sono   comunque
indicate la cittadinanza e  la  data  di  scadenza  del  permesso  di
soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.". 
  7. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di  statistica  e
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed il Garante  per  la
protezione dei  dati  personali  sono  determinate  le  modalita'  di
comunicazione, anche  in  via  telematica,  dei  dati  concernenti  i
cittadini stranieri fra  gli  uffici  di  anagrafe  dei  comuni,  gli
archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi  dei  competenti
organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto
dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3 e 27 della legge  31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.  Lo
stesso decreto disciplina anche le modalita' tecniche e il calendario
secondo cui i Comuni  dovranno  procedere  all'aggiornamento  e  alla
verifica delle posizioni anagrafiche  dei  cittadini  Stranieri  gia'
iscritti nei  registri  della  popolazione  residente  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 15: 
          - La legge 24 dicembre 1954, n.  1228,  reca:  "Ordinamento
          delle  anagrafi  della  popolazione   residente".   -   Per
          completezza d'informazione si riporta  il  testo  integrale
          degli articoli 7, 11 e 20 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1982, n. 223. (Approvazione del  nuovo
          regolamento anagrafico della popolazione  residente),  come
          modificati dal presente regolamento. 
          "Art.  7  (Iscrizioni  anagrafiche).  -   1.   L'iscrizione
          nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: 
          a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono  iscritti
          i genitori o nel comune ove e' iscritta la madre qualora  i
          genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando
          siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove e'  iscritta  la
          persona o la convivenza cui il nato e' stato affidato: 
          b) per esistenza giudizialmente dichiarata: 
          c)  per  trasferimento  di  residenza  da  altro  comune  o
          dall'estero dichiarato  dall'interessato  oppure  accertato
          secondo quanto e'  disposto  dall'art.  15,  comma  1,  del
          presente  regolamento,  tenuto  conto   delle   particolari
          disposizioni relative alle persone senza  fissa  dimora  di
          cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre  1954,
          n. 1228, nonche' per mancata  iscrizione  nell'anagrafe  di
          alcun comune. 
          2. Per le persone gia'  cancellate  per  irreperibilita'  e
          successivamente  ricomparse  devesi   procedere   a   nuova
          iscrizione anagrafica. 
          3. Gli stranieri iscritti in anagrafe  hanno  l'obbligo  di
          rinnovare all'ufficiale di  anagrafe  la  dichiarazione  di
          dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del
          permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per
          gli stranieri muniti da  carta  di  soggiorno,  il  rinnovo
          della dichiarazione di dimora abituale o' effettuato  entro
          60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale
          di  anagrafe  aggiornera'  la   scheda   anagrafica   dello
          straniero, dandone comunicazione al questore. 
          4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge
          24  dicembre  1954.  n.  1228,  e  tenuto   dal   Ministero
          dell'interno presso la prefettura di Roma.  Il  funzionario
          incaricato della tenuta di tale registro ha i  poteri  e  i
          doveri dell'ufficiale di anagrafe". 
          "Art. 11 (Cancellazioni anagrafiche) - 1. La  cancellazione
          dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: 
          a) per morte, compresa  la  morte  presunta  giudizialmente
          dichiarata; 
          b) per trasferimento della  residenza  in  altro  comune  o
          all'estero, nonche'  per  trasferimento  del  domicilio  in
          altro comune per le persone senza fissa dimora; 
          c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze
          delle operazioni del censimento generale della popolazione. 
          ovvero,  quando,  a  seguito  di   ripetuti   accertamenti,
          opportunarnente  intervallati,  la  persona  sia  risultata
          irreperibile,  nonche',  per  i  cittadini  stranieri,  per
          irreperibilita' accertata, ovvero per effetto  del  mancato
          rinnovo della dichiarazione di cui  all'art.  7,  comma  3,
          trascorso un anno dalla scadenza del permesso di  soggiorno
          o  della  carta  di  soggiorno,  previo  avviso  da   parte
          dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi trenta
          giorni". 
          2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono
          essere comunicati. a cura dell'ufficiale  di  anagrafe,  al
          prefetto entro trenta  giorni  dall'avvenuta  cancellazione
          per  irreperibilita',  entro  pari  termine  devono  essere
          segnalate  anche  le   eventuali   reiscrizioni.   Per   le
          cancellazioni dei cittadini stranieri la  comunicazione  e'
          effettuata al questore". -  Si  riporta  il  testo  vigente
          degli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre
          1996, n. 675 (Tutela delle  persone  e  di  altri  soggetti
          rispetto al trattamento di dati personali): 
          "Art.  9  (Modalita'  di  raccolta  e  requisiti  dei  dati
          personali). 1. I  dati  personali  oggetto  di  trattamento
          devono essere: 
          a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
          b) raccolti e registrati per scopi determinati. espliciti e
          legittimi,  ed   utilizzati   in   altre   operazioni   del
          trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; 
          c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
          d) pertinenti,  completi  e  non  eccedenti  rispetto  alle
          finalita' per le  quali  sono  raccolti  o  successivamente
          trattati; 
          e) conservati in una forma che  consenta  l'identificazione
          dell'interessato per un periodo di tempo  non  superiore  a
          quello necessario agli scopi per i quali  essi  sono  stati
          raccolti o successivamente trattati". 
          "Art. 22 (Dati sensibili). - 3.  Il  trattamento  dei  dati
          indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,  esclusi
          gli  enti  pubblici  economici,  e'  consentito   solo   se
          autorizzato da espressa disposizione di legge  nella  quale
          siano specificati i dati che possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse
          pubblico perseguite. 
          "Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici). -  1.
          Salvo quanto previsto al comma 2, il  trattamento  di  dati
          personali da  parte  di  soggetti  pubblici  economici,  e'
          consentito  soltanto  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
          istituzionali, nei  limiti  stabiliti  dalla  legge  e  dai
          regolamenti. 
          2. La comunicazione e la diffusione  a  soggetti  pubblici,
          esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono
          ammesse quando siano  previste  da  norme  di  legge  o  di
          regolamento,  o  risultino  comunque  necessarie   per   lo
          svolgimento delle funzioni istituzionali.  In  tale  ultimo
          caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
          all'art.  7,  commi  2  e  3  al  Garante  che  vieta,  con
          provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
          risultano violate le disposizioni della presente legge. 
          3. La comunicazione e la diffusione dei dati  personali  da
          parte di soggetti pubblici a  privati  o  a  enti  pubblici
          economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o
          di regolamento. 
          4.  I  criteri  di  organizzazione  delle   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
          disposizioni della presente legge".