Art. 17
            Rilascio e rinnovo della caria di soggiorno)

  1.  La  carta  di  soggiorno  e'  rilasciata  entro 90 giorni dalla
richiesta  previo  accertamento  delle condizioni richieste dal testo
unico.
  2.  La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato ma e' soggetta a
vidimazione su richiesta del l'interessato, nel termine di dieci anni
dal   rilascio.  La  carta  di  soggiorno  costituisce  documento  di
identificazione  personale  per  non oltre cinque anni dalla data del
rilascio  o  del  rinnovo.  Il  rinnovo  e'  effettuato  a  richiesta
dell'interessato, corredata di nuove fotografie.