Art. 17 Rilascio e rinnovo della caria di soggiorno) 1. La carta di soggiorno e' rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico. 2. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato ma e' soggetta a vidimazione su richiesta del l'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.