Art. 18 Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione 1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che ai sensi dell'articolo 13, comma 10 del testo unico curano l'inoltro alla competente autorita' giudiziaria del ricorso presentato all'estero, inviandone copia anche all'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. 2. L'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato puo' far pervenire le proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.
Nota all'art. 18: - Per il testo dell'art. 13, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 12.