Art. 18
            Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione

  1.  I  funzionari  delle  rappresentanze  diplomatiche  o consolari
italiane  che  ai  sensi  dell'articolo  13, comma 10 del testo unico
curano  l'inoltro  alla  competente autorita' giudiziaria del ricorso
presentato  all'estero,  inviandone  copia anche all'autorita' che ha
adottato il provvedimento impugnato.
  2.  L'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato puo' far
pervenire  le  proprie  osservazioni  al  giudice entro cinque giorni
dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.
 
          Nota all'art. 18:
          -  Per  il  testo  dell'art.  13,  comma  10,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 12.