Art. 19
            Divieto di rientro per gli stranieri espulsi

  1.  Il  divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti
delle  persone  espulse  opera  a  decorrere dalla data di esecuzione
dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8,
comma  1,  ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello
straniero dal territorio dello Stato.