Art. 26
                  Convenzioni con soggetti privati

  1.   I   soggetti  privati  che  intendono  svolgere  attivita'  di
assistenza   ed   integrazione   sociale  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita
sezione  del  registro  di cui all'articolo 42, comma 2, del medesimo
testo  unico,  a  norma  degli  articoli  52  e seguenti del presente
regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con
gli enti locali di riferimento.
  2.  L'ente  locale  stipula  la convenzione con uno o piu' soggetti
privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
a) l'iscrizione   nella   apposita   sezione   del  registro  di  cui
   all'articolo 42, comma 2, del testo unico;
b) la  rispondenza  del  programma o dei programmi di assistenza e di
   integrazione  sociale  che  il  soggetto  intende  realizzare,  ai
   criteri  ed  alle  modalita'  stabiliti  con  il  decreto  di  cui
   all'articolo  25,  comma  3,  lettera c), tenuto conto dei servizi
   direttamente assicurati dall'ente locale;
c) la   sussistenza   dei  requisiti  professionali  organizzativi  e
   logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.
  3.  L'ente  locale  dispone  verifiche  semestrali  sullo  stato di
attuazione  e  sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda
modifiche che lo rendano piu' adeguato agli obiettivi fissati.
  4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano
programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
a) comunicare  al  sindaco  del  luogo  in  cui  operano l'inizio del
   programma;
b) effettuare  tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche
   per  conto  degli  stranieri  assistiti  a norma dell'articolo 18,
   comma   3,  del  testo  unico,  qualora  impossibilitati,  per  la
   richiesta  del  permesso  di  soggiorno,  l'iscrizione al Servizio
   sanitario   nazionale   e   ogni   altro  adempimento  volto  alla
   effettivita' dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
c) presentare  all'ente  locale  convenzionato un rapporto semestrale
   sullo   stato  di  attuazione  del  programma  e  sugli  obiettivi
   intermedi raggiunti;
d) rispettare  le  norme  in materia di protezione dei dati personali
   nonche'  di  riservatezza  e  sicurezza degli stranieri assistiti,
   anche dopo la conclusione del programma;
e) comunicare   senza  ritardo  al  sindaco  e  al  questore  che  ha
   rilasciato  il  permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da
   parte   dello   straniero   interessato  della  partecipazione  al
   programma.
 
          Note all'art. 26:
          -  Per  il  testo  dell'art.  18 del decreto legislativo 25
          luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse),  v.  nelle  note  all'art.  9.  -  Per  il testo
          dell'art.  42,  comma  2, del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse),
          v. nelle note all'art. 52.