Art. 26 Convenzioni con soggetti privati 1. I soggetti privati che intendono svolgere attivita' di assistenza ed integrazione sociale per le finalita' di cui all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento. 2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o piu' soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato: a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico; b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale; c) la sussistenza dei requisiti professionali organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi. 3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano piu' adeguato agli obiettivi fissati. 4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a: a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma; b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettivita' dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri; c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti; d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonche' di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma; e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato della partecipazione al programma.
Note all'art. 26: - Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52.