Art. 29
       Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro

  1.  Oltre  a  quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli
accordi  internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i
decreti  che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri
nel territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per
il  lavoro  subordinato anche per esigenze di carattere stagionale, e
per il lavoro autonomo.
  2. Per le finalita' di cui al presente Capo il Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale  adotta  le  misure  occorrenti  per  i
collegamenti informativi del propri uffici centrali e periferici ed i
trattamenti  automatizzati  dei  dati  dei  lavoratori  stranieri  e,
mediante  convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti
occorrenti  con  le  rappresentanze diplomatiche e consolari e con le
questure.
  3. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.