Art. 34 Prestazione di garanzia 1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all'articolo 233 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacita' economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3. 2. La garanzia puo' essere prestata, per non piu' di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare: a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale; b) la disponibilita' di un alloggio idoneo; c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale con i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico; d) il pagamento delle spese di rimpatrio. 3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) e' prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo e' restituito: a) immediatamente se l'autorizzazione non e' concessa; b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non e' stato concesso; c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell'articolo 36. 4. La prestazione relativa all'alloggio puo' essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilita' corredata delle certificazioni richieste dall'articolo 16, comma 4, lettera b). 5. Sono altresi' ammesse a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando: a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall'articolo 52 e seguenti; b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di societa' in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3; c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti. 6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunita' montane e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti. 7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all'ingresso e' corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilita' delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie gia' prestate. Nei casi di cui al comma 6, ela copia autentica della deliberazione.
Nota all'art. 34: - Per il testo degli articoli 23 e 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 5.