Art. 34
                       Prestazione di garanzia

  1.  Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all'articolo 233 del
testo   unico   i   cittadini   italiani  ed  i  cittadini  stranieri
regolarmente  soggiornanti  in Italia con un permesso di soggiorno di
durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacita'
economica  adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2
e  nei  cui  confronti  non  sussistano le condizioni negative di cui
all'articolo 31, comma 3.
  2.  La garanzia puo' essere prestata, per non piu' di due stranieri
per ciascun anno e deve riguardare:
a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
b) la disponibilita' di un alloggio idoneo;
c) la  prestazione  di  mezzi  di sussistenza in misura non inferiore
   all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  con  i  criteri  di cui
   all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
d) il pagamento delle spese di rimpatrio.
  3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere
a), c) e d) e' prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa,
il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all'atto
della  presentazione  della domanda di autorizzazione all'ingresso di
cui  all'articolo  23,  comma  1,  del  testo  unico.  Il  titolo  e'
restituito:
a) immediatamente se l'autorizzazione non e' concessa;
b) a  seguito  della comunicazione della rappresentanza diplomatica o
   consolare che il visto di ingresso non e' stato concesso;
c) a  seguito  del  rilascio  del permesso di soggiorno per motivi di
   lavoro a norma dell'articolo 36.
  4.  La  prestazione  relativa  all'alloggio  puo'  essere attestata
mediante  specifico  impegno di chi ne ha la disponibilita' corredata
delle certificazioni richieste dall'articolo 16, comma 4, lettera b).
5.  Sono  altresi' ammesse a prestare la garanzia di cui all'articolo
23  del  testo  unico  le associazioni professionali e sindacali, gli
enti  e  le  associazioni del volontariato operanti nel settore delle
immigrazioni da almeno tre anni, quando:
a) sussistono  le  condizioni  patrimoniali  e organizzative previste
   dall'articolo 52 e seguenti;
b) nei  confronti  dei  legali  rappresentanti e dei componenti degli
   organi  di  amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si
   tratta   di   societa'  in  nome  collettivo,  non  sussistono  le
   condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3;
c) la  prestazione  di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi
   ordinamenti.
  6.  Le  regioni, gli enti locali, comprese le comunita' montane e i
loro  consorzi  o  associazioni  possono  prestare la garanzia di cui
all'articolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie
patrimoniali  ed  organizzative  appositamente deliberate a norma dei
rispettivi ordinamenti.
  7.  Nei  casi  di  cui  al  comma  5,  la domanda di autorizzazione
all'ingresso  e'  corredata  di  copia  autentica della deliberazione
concernente  la  prestazione  della  garanzia  e della documentazione
attestante  la  disponibilita' delle risorse occorrenti, tenuto conto
delle  garanzie  gia' prestate. Nei casi di cui al comma 6, ela copia
autentica della deliberazione.
 
          Nota all'art. 34:
          -  Per  il testo degli articoli 23 e 29, comma 3, lett. b),
          del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (per
          l'argomento  v.  nelle  note  alle premesse), v. nelle note
          all'art. 5.