Art. 35
                   Autorizzazione all'ingresso per
                 inserimento nel mercato del lavoro

  1.  La  garanzia  di  cui all'articolo 34, unitamente a copia della
documentazione  ivi  prescritta, deve essere presentata alla questura
competente  per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto
che  presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli
stranieri  per  i quali e' richiesta l'autorizzazione all'ingresso di
cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici,
l'indicazione  nominativa e' fatta, salvo che disposizioni di legge o
di regolamento consentano procedure diverse, nell'ordine di priorita'
ivi indicato, sulla base delle liste di cui all'articolo 23, comma 4,
del testo unico.
  2.  L'autorizzazione all'ingresso e' rilasciata entro 60 giorni dal
ricevimento  della  garanzia,  nell'ambito  dei  limiti qualitativi e
quantitativi   della   specifica   quota,  previa  verifica  che  non
sussistono,  nei  confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi
all'ingresso  e  al  soggiorno  nel  territorio  dello  Stato  e  che
sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le
condizioni  previsti  dall'articolo  34. Copia dell'autorizzazione e'
trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 2, il Dipartimento della
pubblica  sicurezza  adotta  le  misure  occorrenti, anche attraverso
specifici  trattamenti  automatizzati  dei  dati  che  possono essere
effettuati  in  collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
  4.  L'autorizzazione  di  cui al comma 2 e' fatta pervenire, a cura
del  soggetto che presta la garanzia allo straniero interessato ed e'
da  questi  presentata  alla  rappresentanza  diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di
cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico.
  5.  Nell'ambito della disponibilita' delle quote, le rappresentanze
diplomatiche   e  consolari  rilasciano  il  visto  di  impresso  per
inserimento  nel  mercato  del lavoro nei casi indicati nell'articolo
23, comma 4, del testo unico, nel limiti e con le modalita' stabilite
dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.
6.  Il  visto  di  ingresso  e'  rilasciato  entro  30  giorni  dalla
presentazione  della  domanda, previa verifica dei presupposti di cui
all'articolo 5 del presente regolamento.
 
          Note all'art. 35:
          -  Per  il  testo  dell'art.  23,  commi 1 e 4, del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle  note alle premesse), v. nelle note all'art. 5. - Per

          il  testo  dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
          luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse), v. nelle note all'art. 14.