Art. 35 Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro 1. La garanzia di cui all'articolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali e' richiesta l'autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, l'indicazione nominativa e' fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nell'ordine di priorita' ivi indicato, sulla base delle liste di cui all'articolo 23, comma 4, del testo unico. 2. L'autorizzazione all'ingresso e' rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nell'ambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 34. Copia dell'autorizzazione e' trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia allo straniero interessato ed e' da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. 5. Nell'ambito della disponibilita' delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di impresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nell'articolo 23, comma 4, del testo unico, nel limiti e con le modalita' stabilite dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso testo unico. 6. Il visto di ingresso e' rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
Note all'art. 35: - Per il testo dell'art. 23, commi 1 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.