Art. 36
               Rilascio del permesso di soggiorno per
                 inserimento nel mercato del lavoro

  1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza
del  visto rilasciato a norma dell'articolo 35 e' tenuto a richiedere
il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro nel
termine  previsto  dall'articolo  5,  comma  2, del testo unico, alla
questura  che  ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 35,
ed  a  richiedere  tramite  la Direzione provinciale del lavoro della
stessa  sede,  l'iscrizione  nelle  liste di collocamento esibendo la
scheda  della  domanda  di  permesso  di  soggiorno  rilasciata dalla
questura.
  2.  Il  permesso  di  soggiorno  per  l'inserimento nel mercato del
lavoro,  della  durata  di un anno, e' rilasciato previa conferma, da
parte  della  Direzione  provinciale  del  lavoro  competente,  della
avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.
  3.  Lo  straniero  iscritto nelle liste di collocamento a norma del
presente   articolo,  assunto  con  la  prevista  comunicazione  alla
Direzione  provinciale  del  lavoro,  puo'  richiedere  alla questura
competente  per  territorio il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi  di  lavoro a norma dell'articolo 5, comma 3, del testo unico.
La durata di tale permesso di soggiorno e':
a) di  due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro
   a tempo indeterminato;
b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore
   a  12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui
   al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.
  4.  Allo  scadere  del termine di cui al comma 2, lo straniero deve
lasciare  il  territorio  dello  Stato,  salvo  che abbia ottenuto il
permesso di soggiorno di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 36:
          - Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
          "Art. 5. - 1. (Omissis).
          2.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo
          le  modalita'  previste  nel  regolamento di attuazione, al
          questore della provincia in cui lo straniero si trova entro
          otto  giorni  lavorativi  dal  suo  ingresso nel territorio
          dello  Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal
          visto   d'ingresso   o   dalle   disposizioni  vigenti.  Il
          regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita'
          di  rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di
          turismo,  di  giustizia,  di attesa di emigrazione in altro
          Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto
          nonche'  ai  soggiorni  in case di cura, ospedali, istituti
          civili e religiosi e altre convivenze.
          3.  La  durata del permesso di soggiorno e' quella prevista
          dal  visto  d'ingresso,  nei  limiti stabiliti dal presente
          testo   unico   o  in  attuazione  degli  accordi  e  delle
          convenzioni  internazionali  in  vigore. La durata non puo'
          comunque essere:
          a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
          b)  superiore  a  sei  mesi,  per lavoro stagionale, o nove
          mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
          estensione;
          c)  superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un
          corso  per studio o per formazione debitamente certificata:
          il permesso e' tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di
          corsi pluriennali;
          d)  superiore  a  due anni, per lavoro autonomo, per lavoro
          subordinato  a  tempo  indeterminato e per ricongiungimenti
          familiari;
          e)  superiore  alle  necessita' specificamente documentate,
          negli  altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
          regolamento di attuazione".