Art. 36 Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro 1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dell'articolo 35 e' tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro nel termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 35, ed a richiedere tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l'iscrizione nelle liste di collocamento esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura. 2. Il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, e' rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento. 3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, puo' richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell'articolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno e': a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato. 4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 1.
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 5. - 1. (Omissis). 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. 3. La durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo' comunque essere: a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata: il permesso e' tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari; e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione".