Art. 37 Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido 1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e l'assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altresi' all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. 2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento e' disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da' comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno. 3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36, commi 3 e 4. 4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione nelle liste di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.
Nota all'art. 37: - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private): "Art. 19 (Elenchi). - Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative. La richiesta di iscrizione e' presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'art. 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita', non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti. Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sara' fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie. La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'art. 16".