Art. 37
               Iscrizione nelle liste di collocamento
            del lavoratore licenziato, dimesso o invalido

  1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi
della  normativa  in  vigore  in  materia di licenziamenti collettivi
l'impresa  che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente
Direzione   provinciale   del   lavoro,   entro   cinque  giorni  dal
licenziamento,  per  consentire  il  collocamento  dello  straniero e
l'assistenza   economica   a   suo   favore.  La  predetta  Direzione
provinciale  provvede  altresi'  all'iscrizione dello straniero nelle
liste  di  collocamento  per  il  periodo  di  residua  validita' del
permesso  di  soggiorno  e,  comunque,  salvo  che  per il lavoratore
stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
  2.  Alle  medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1,
quando il licenziamento e' disposto a norma delle leggi in vigore per
il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore
di  lavoro  ne  da' comunicazione entro cinque giorni alla competente
Direzione  provinciale  del  lavoro che provvede all'iscrizione dello
straniero  nelle  liste  di  collocamento  per  il periodo di residua
validita'  del  permesso  di  soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un
anno.
  3.  Quando,  a  norma  delle  disposizioni  del  testo  unico e del
presente  articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel
territorio  dello  Stato  oltre  il  termine  fissato dal permesso di
soggiorno,   la   questura   rinnova  il  permesso  medesimo,  previa
documentata  domanda  dell'interessato, fino ad un anno dalla data di
iscrizione  nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 36, commi 3 e 4.
  4.  Nel  caso  di straniero regolarmente soggiornante per motivo di
lavoro  o  per  un  motivo che consente il lavoro subordinato che sia
dichiarato   invalido   civile,   l'iscrizione  nelle  liste  di  cui
all'articolo   19  della  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  equivale
all'iscrizione nelle liste di collocamento.
 
          Nota all'art. 37:
          -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 19 della legge 2
          aprile  1968,  n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
          obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le
          aziende private):
          "Art.  19  (Elenchi).  -  Presso gli uffici provinciali del
          lavoro  sono  istituiti  elenchi  separati  per  le singole
          categorie  degli  invalidi di guerra, degli invalidi civili
          di  guerra,  degli  invalidi del lavoro, degli invalidi per
          servizio,  degli  invalidi  civili,  dei  sordomuti,  degli
          orfani  e  delle  vedove di caduti di guerra o del lavoro o
          per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che
          aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
          lavorative.
          La richiesta di iscrizione e' presentata direttamente dagli
          interessati  o  dalle  associazioni,  opere,  enti  di  cui
          all'art.   15,   ultimo   comma,  munita  della  necessaria
          documentazione  concernente  la  sussistenza  dei requisiti
          che,  a  norma  delle  leggi  in  vigore,  danno  titolo al
          collocamento   obbligatorio,  le  attitudini  lavorative  e
          professionali    del   richiedente   anche   in   relazione
          all'occupazione   cui   aspira,  e  per  coloro  che  hanno
          menomazioni  fisiche,  una  dichiarazione  di  un ufficiale
          sanitario,  comprovante  che l'invalido, per la natura e il
          grado della mutilazione o invalidita', non puo' riuscire di
          pregiudizio  alla salute e alla incolumita' dei compagni di
          lavoro od alla sicurezza degli impianti.
          Negli  elenchi  di cui al primo comma del presente articolo
          sara'  fatta  particolare menzione degli amputati dell'arto
          superiore  o  inferiore,  ascritti  alle categorie seconda,
          terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto
          1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle
          minorazioni analoghe per le altre categorie.
          La   compilazione   dei  singoli  elenchi  avviene  con  la
          collaborazione,   per   ciascuna   delle  categorie  aventi
          diritto,  dei rispettivi rappresentanti facenti parte della
          commissione provinciale di cui all'art. 16".