Art. 38
                    Accesso al lavoro stagionale

  1.  Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validita' minima di
venti  giorni  e  massima  di  sei o nove mesi, sono rilasciate entro
quindici   giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle  richieste  di
assunzione  del  datore  di  lavoro,  secondo  le  procedure definite
nell'articolo  30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto
di  precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art. 24,
comma 4, del testo unico.
  2.  Ai  Fini  dell'autorizzazione  i lavoratori stranieri che hanno
fatto  rientro  nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso
di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno
diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito
delle  medesime  richieste  cumulative, nonche' nelle richieste senza
indicazione  nominativa,  rispetto ai lavoratori stranieri che non si
trovano nelle stesse condizioni.
  3.  Per  le attivita' stagionali, le richieste di autorizzazione al
lavoro   possono   essere  presentate  anche  dalle  associazioni  di
categoria per conto dei loro associati.
  4.  La  autorizzazione al lavoro stagionale a piu' datori di lavoro
che  impiegano  lo  stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro
complessivamente  compresi  nella  stagione,  nel rispetto dei limiti
temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo
unico,  deve  essere  unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche
cumulativa, presentata contestualmente ed e' rilasciata a ciascuno di
essi.  Sono  ammesse  ulteriori  autorizzazioni  anche a richiesta di
datori  di  lavoro  diversi  purche'  nell'ambito del periodo massimo
previsto.
  5.  Ai  fini  della  verifica  della corrispondenza del trattamento
retributivo   ed  assicurativo  offerto  allo  straniero  con  quello
previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria le Direzioni
provinciali   del  lavoro  si  conformano  alle  convenzioni  di  cui
all'articolo 24, comma 5, del testo unico eventualmente stipulate.
  6.  L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del
nulla osta della questura. secondo le disposizioni dell'articolo 31.
  7.  I  lavoratori  stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di
provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno
precedente  per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare
in  Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali
sia  offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono
richiedere  alla  questura  il  rilascio  del  permesso di soggiorno,
osservate  le  disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento.
Il  permesso  di  soggiorno  e'  rilasciato  entro  20  giorni  dalla
presentazione   della   domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.
 
          Nota all'art. 38:
          -  Per  completezza  d'informazione  si  riporta  il  testo
          dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
          "Art.  24  (Lavoro  stagionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
          art.  22).  -  1.  Il datore di lavoro italiano o straniero
          regolarmente  soggiornante  in Italia, o le associazioni di
          categoria  per  conto  dei  loro  associati,  che intendano
          instaurare  in  Italia  un rapporto di lavoro subordinato a
          carattere  stagionale  con  uno straniero devono presentare
          all'ufficio  periferico  del  Ministero  del lavoro e della
          previdenza   sociale  competente  per  territorio  apposita
          richiesta  nominativa.  Nei casi in cui il datore di lavoro
          italiano   o   straniero  regolarmente  soggiornante  o  le
          associazioni   di  categoria  non  abbiano  una  conoscenza
          diretta   dello   straniero,   la   richiesta  puo'  essere
          effettuata  nei  confronti  di  una o piu' persone iscritte
          nelle  liste  di  cui  all'art.  21,  comma  5, selezionate
          secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
          2.  L'ufficio  periferico  del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  rilascia l'autorizzazione nel rispetto
          del  diritto  di  precedenza  maturato,  entro  e non oltre
          quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del
          datore di lavoro.
          3.  L'autorizzazione  al  lavoro  stagionale  puo' avere la
          validita'  minima  di venti giorni e massima di sei mesi, o
          di  nove  mesi  nei settori che richiedono tale estensione,
          corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto,
          anche  con  riferimento  a  gruppi  di lavori di piu' breve
          periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.
          4.  Il  lavoratore  stagionale,  ove  abbia  rispettato  le
          condizioni   indicate  nel  permesso  di  soggiorno  e  sia
          rientrato  nello  Stato  di  provenienza  alla scadenza del
          medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
          nell'anno  successivo  per  ragioni  di  lavoro stagionale,
          rispetto  ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano
          mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
          Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
          stagionale  in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
          a   tempo   determinato   o  indeterminato  qualora  se  ne
          verifichino le condizioni.

          5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare
          con     le     organizzazioni     sindacali    maggiormente
          rappresentative  a  livello  regionale dei lavoratori e dei
          datori  di  lavoro.  con  le regioni e con gli enti locali,

          apposite  convenzioni  dirette  a  favorire  l'accesso  dei
          lavoratori   stranieri   ai   posti  di  lavoro  stagionale
          individuati.   Le   convenzioni   possono   individuare  il
          trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
          quello  previsto  per i lavoratori italiani e le misure per
          assicurare  idonee  condizioni  di lavoro della manodopera.
          nonche'   eventuali   incentivi  diretti  o  indiretti  per
          favorire  l'attivazione  dei  flussi  e  dei  deflussi e le
          misure complementari relative all'accoglienza.
          6.  Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per
          lavori  di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi

          del  permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il
          cui  permesso  sia scaduto, revocato o annullato, e' punito
          ai sensi dell'art. 22, comma 10".