Art. 38 Accesso al lavoro stagionale 1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validita' minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art. 24, comma 4, del testo unico. 2. Ai Fini dell'autorizzazione i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonche' nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. 3. Per le attivita' stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati. 4. La autorizzazione al lavoro stagionale a piu' datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente ed e' rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi purche' nell'ambito del periodo massimo previsto. 5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico eventualmente stipulate. 6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura. secondo le disposizioni dell'articolo 31. 7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno e' rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.
Nota all'art. 38: - Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 24 (Lavoro stagionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22). - 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta puo' essere effettuata nei confronti di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la validita' minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. 5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro. con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera. nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'art. 22, comma 10".