Art. 39
               Disposizioni relative al lavoro autonomo

    1.  Lo  straniero che intende svolgere in Italia attivita' per le
  quali  e'  richiesto  il possesso di una autorizzazione o licenza o
  l'iscrizione  in  apposito registro o albo, ovvero la presentazione
  di   una  dichiarazione  o  denuncia,  ed  ogni  altro  adempimento
  amministrativo  e'  tenuto  a  richiedere alla competente autorita'
  amministrativa',tramite  proprio  procuratore, la dichiarazione che
  non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
  autorizzatorio,  comunque  denominato,  osservati  i  criteri  e le
  procedure  previsti  per  il  rilascio dello stesso. Oltre a quanto
  previsto  dagli  articoli  49,  50  e  51,  per  le  attivita'  che
  richiedono  l'accertamento  di specifiche idoneita' professionali o
  tecniche,    il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
  dell'artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per
  materia  provvedono  al riconoscimento del titoli o attestati delle
  capacita' professionali rilasciati da Stati esteri.
    2.  La  dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte
  le  condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio
  del   titolo   abilitativo   o   autorizzatorio   richiesto,  salvo
  l'effettiva  presenza  dello  straniero  in  Italia in possesso del
  prescritto permesso di soggiorno.
    3. Anche per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun
  titolo  abilitativo  o  autorizzatorio,  lo  straniero e' tenuto ad
  acquisire  presso  la  Camera  di commercio industria artigianato e
  agricoltura  competente  per il luogo in cui l'attivita' lavorativa
  autonoma   deve   essere  svolta  o  presso  il  competente  Ordine
  professionale,   l'attestazione   dei   parametri   di  riferimento
  riguardanti  la disponibilita' delle risorse finanziarie occorrenti
  per l'esercizio dell'attivita'.
    4.  La  dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della
  domanda  e  della  documentazione  prodotta  per  il  suo rilascio,
  nonche'   l'attestazione  della  Camera  di  commercio,  industria,
  artigianato   e  agricoltura  di  cui  al  comma  3  devono  essere
  presentate,    anche    tramite    procuratore,    alla    questura
  territorialmente  competente,  per  l'apposizione  del  nulla  osta
  provvisorio ai fini dell'ingresso.
    5. Il nulla osta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione
  di  cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica
  che  non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi
  all'ingresso  e  al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi
  di  lavoro  autonomo.  La dichiarazione provvista del nulla osta e'
  rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
    6.  La  dichiarazione,  l'attestazione ed il nulla osta di cui ai
  commi  2,  3  e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o
  consolare competente per il rilascio del visto di ingresso la quale
  provvede  a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico previo
  accertamento  dei  requisiti richiesti sulla base della normativa e
  della  documentazione  fatta  pervenire  al  Ministero degli affari
  esteri  dai  Ministeri  competenti  e  dalla  competente  Camera di
  commercio, industria, artigianato e agricoltura.
    7.  Oltre  a  quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gia'
  presente  in  Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno
  diverso da quello che consente l'esercizio di attivita' lavorativa,
  puo'  chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende
  esercitare   lavoro   autonomo   la  conversione  del  permesso  di
  soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1,
  2  e  3 e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il
  S.I.L.,   deve   essere  prodotta  l'attestazione  della  Direzione
  provinciale  del  lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle
  quote   di  ingresso  per  lavoro  autonomo  determinante  a  norma
  dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.
 
          Note all'art. 39:
          -  Si  riporta  il testo dell'art. 26, comma 5, del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
          "5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il
          possesso  dei  requisiti  indicati dal presente articolo ed
          acquisiti  i  nulla osta del Ministero degli affari esteri,
          del  Ministero  dell'interno  e del Ministero eventualmente
          competente  in  relazione  all'attivita'  che  lo straniero
          intende  svolgere  in Italia, rilascia il visto di ingresso
          per    lavoro    autonomo,   con   l'espressa   indicazione
          dell'attivita'  cui  il  visto  si  riferisce,  nei  limiti
          numerici   stabiliti  a  norma  dell'art.  3,  comma  4,  e
          dell'art.  21".  -  Per  il testo dell'art. 3, comma 4, del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.