Art. 4 Comunicazioni all'autorita' consolare 1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene: a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione; b) le generalita' dello straniero e la sua nazionalita' nonche' ove possibile gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione; c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione con specificazione della data di accertamento della stessa, nonche', ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso; d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della liberta' personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente. 2. La comunicazione e' effettuata per iscritto, ovvero mediante Fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina dello Stato di cui lo straniero e' cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvedera' ad interessare la rappresentanza competente. 3. L'obbligo di informazione all'autorita' diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorita'. Per lo straniero di eta' inferiore ai quattordici anni, la rinuncia e' manifestata da chi esercita la potesta' sul minore. 4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorita' consolare non e' comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di relizione, di opinioni politiche, di origine nazionale di condizioni personali o sociali.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che si ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini prevsiti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di liberta' personale, di allontamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari".