Art. 4
                Comunicazioni all'autorita' consolare

  1.  L'informazione  prevista  dal comma 7 dell'articolo 2 del testo
unico contiene:
a) l'indicazione  dell'autorita'  giudiziaria  o  amministrativa  che
   effettua l'informazione;
b) le  generalita'  dello straniero e la sua nazionalita' nonche' ove
   possibile  gli  estremi  del  passaporto  o  di altro documento di
   riconoscimento,  ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in
   merito alla sua identificazione;
c) l'indicazione    delle   situazioni   che   comportano   l'obbligo
   dell'informazione  con  specificazione  della data di accertamento
   della  stessa,  nonche', ove sia stato emesso un provvedimento nei
   confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
d) il  luogo  in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento
   restrittivo  della  liberta'  personale,  di decesso o di ricovero
   ospedaliero urgente.
  2.  La  comunicazione  e'  effettuata per iscritto, ovvero mediante
Fonogramma,  telegramma,  o  altri idonei mezzi di comunicazione. Nel
caso  in  cui  la  rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina
dello  Stato di cui lo straniero e' cittadino si trovi all'estero, le
comunicazioni  verranno  fatte  al  Ministero degli affari esteri che
provvedera' ad interessare la rappresentanza competente.
  3.  L'obbligo di informazione all'autorita' diplomatica o consolare
non  sussiste  quando  lo  straniero, cui la specifica richiesta deve
essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo
unico,   dichiari   espressamente   di  non  volersi  avvalere  degli
interventi  di  tale autorita'. Per lo straniero di eta' inferiore ai
quattordici  anni,  la  rinuncia  e'  manifestata  da chi esercita la
potesta' sul minore.
  4.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 2, comma 7, del testo
unico,   l'informazione   all'autorita'  consolare  non  e'  comunque
effettuata  quando  dalla  stessa  possa  derivare il pericolo per lo
straniero  o  per  i componenti del nucleo familiare, di persecuzione
per  motivi  di razza, di sesso, di lingua, di relizione, di opinioni
politiche, di origine nazionale di condizioni personali o sociali.
 
          Note all'art. 4:
          -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2, comma 7, del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
          "7.  La  protezione  diplomatica  si  esercita nei limiti e
          nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale.
          Salvo che si ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
          amministrazione  della  giustizia e alla tutela dell'ordine
          pubblico   e  della  sicurezza  nazionale,  ogni  straniero
          presente  in  Italia ha diritto di prendere contatto con le
          autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere in cio'
          agevolato   da   ogni  pubblico  ufficiale  interessato  al
          procedimento.   L'autorita'   giudiziaria,  l'autorita'  di
          pubblica  sicurezza  e  ogni altro pubblico ufficiale hanno
          l'obbligo di informare, nei modi e nei termini prevsiti dal
          regolamento  di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
          consolare  piu'  vicina  del  Paese  a  cui  appartiene  lo
          straniero  in  ogni  caso  in cui esse abbiano proceduto ad
          adottare  nei  confronti di costui provvedimenti in materia
          di liberta' personale, di allontamento dal territorio dello
          Stato,  di tutela dei minori, di status personale ovvero in
          caso  di  decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero
          urgente  e hanno altresi' l'obbligo di far pervenire a tale
          rappresentanza   documenti   e  oggetti  appartenenti  allo
          straniero  che  non  debbano  essere  trattenuti per motivi
          previsti  dalla  legge.  Non  si  fa  luogo  alla  predetta
          informazione  quando  si  tratta  di  stranieri che abbiano
          presentato  una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia
          stato  riconosciuto  lo  status  di  rifugiato,  ovvero  di
          stranieri  nei  cui confronti sono state adottate misure di
          protezione temporanea per motivi umanitari".