Art. 42
                 Assistenza per gli stranieri iscritti
                    al Servizio Sanitario Nazionale

    1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei
  motivi  di  cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, e per il
  quale  sussistono le condizioni ivi previste e' tenuto a richiedere
  l'iscrizione  al  Servizio  sanitario  nazionale  ed  e'  iscritto,
  unitamente  ai  familiari a carico, negli elenchi degli assistibili
  dell'Azienda  unita' sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con
  la  sigla U.S.L. nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza
  di  essa,  nel  cui  territorio  ha  effettiva dimora, a parita' di
  condizioni  con  il  cittadino  italiano.  L'iscrizione e' altresi'
  dovuta,  a  parita'  di condizioni con il 'cittadino italiano nelle
  medesime  circostanze,  allo  straniero  regolarmente  soggiornante
  iscritto  nelle  liste di collocamento. Alle medesime condizioni di
  parita'   sono   assicurate   anche  l'assistenza  riabilitativa  e
  protesica.
    2.  In  mancanza  di  iscrizione  anagrafica,  per  il  luogo  di
  effettiva  dimora  si  intende  quello  indicato  nel  permesso  di
  soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8,
  del  testo  unico.  L'iscrizione alla U.S.L. e' valida per tutta la
  durata del permesso di soggiorno.
    3.   Per  il  lavoratore  straniero  stagionale  l'iscrizione  e'
  effettuata,  per  tutta la durata dell'attivita' lavorativa, presso
  l'U.S.L.  del  comune indicato ai fini del rilascio del permesso di
  soggiorno.
    4.  L'iscrizione  cessa  in  caso  di  scadenza  del  permesso di
  soggiorno,   salvo   il   caso   che   l'interessato   esibisca  la
  documentazione  comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di
  soggiorno  o il permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione cessa
  altresi' per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di
  soggiorno  ovvero  per  espulsione,  comunicati  alla U.S.L. a cura
  della  questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione
  comprovante   la   pendenza   del   ricorso   contro   i   suddetti
  provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui
  vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
    5.   L'iscrizione   al   Servizio   sanitario  nazionale  di  cui
  all'articolo  34,  comma  1, del testo unico, non e' dovuta per gli
  stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del
  testo  unico,  che  non siano tenuti a corrispondere in Italia, per
  l'attivita'   ivi  svolta,  l'imposta  sul  reddito  delle  persone
  fisiche,  fermo  restando  l'obbligo,  per  se' e per i familiari a
  carico,  della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma
  3,  del  testo  unico,  L'iscrizione  non e' dovuta neppure per gli
  stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
    6.  Fuori  dai  casi  di  cui all'articolo 34, comma 1, del testo
  unico,  in  alternativa  all'assicurazione  contro  il  rischio  di
  malattia,  infortunio e maternita' prevista dall'articolo 34, comma
  3,  del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina
  di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli
  stranieri   regolarmente   soggiornanti  per  motivi  di  studio  o
  collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso
  di   soggiorno  di  durata  superiore  a  tre  mesi  puo'  chiedere
  l'iscrizione  volontaria  al  Servizio  sanitario nazionale, previa
  corresponsione del contributo prescritto.
 
          Note all'art. 42:
          -  Per  completezza  d'informazione  si  riporta  il  testo
          dell'articolo  6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
          "Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno) (Legge
          6  marzo 1998, n. 40, art. 6; regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, art. 144, comma secondo e 148). - 1. Il permesso di
          soggiorno  rilasciato  per  motivi  di  lavoro subordinato,
          lavoro  autonomo  e  familiari puo' essere utilizzato anche
          per  le  altre  attivita' consentite. Quello rilasciato per
          motivi  di  studio  e  formazione  puo'  essere convertito,
          comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno
          per  motivi  di  lavoro nell'ambito delle quote stabilite a
          norma  dell'art.  3, comma 4, secondo le modalita' previste
          dal regolamento di attuazione.
          2.   Fatta   eccezione   per  i  provvedimenti  riguardanti
          attivita'  sportive  e  ricreative a carattere temporaneo e
          per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso
          a  pubblici  servizi,  i documenti inerenti al soggiorno di
          cui  all'art. 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici
          della  pubblica  amministrazione  ai  fini  del rilascio di
          licenze,  autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti
          di interesse dello straniero comunque denominati.
          3.  Lo  straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti
          di  pubblica  sicurezza,  non  esibisce, senza giustificato
          motivo, il passaporto o altro documento di identificazione,
          ovvero  il  permesso  o la carta di soggiorno e' punito con
          l'arresto   fino  a  sei  mesi  e  l'ammenda  fino  a  lire
          ottocentomila.
          4.  Qualora  vi  sia  motivo  di  dubitare  della identita'
          personale  dello straniero, questi puo' essere sottoposto a
          rilievi segnaletici.
          5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal
          regolamento   di   attuazione,   l'autorita'   di  pubblica
          sicurezza,  quando  vi siano fondate ragioni, richiede agli
          stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
          di  un  reddito,  da  lavoro  o  da  altra fonte legittima,
          sufficiente   al  sostentamento  proprio  e  dei  familiari
          conviventi nel territorio dello Stato.
          6.  Salvo  quanto  e'  stabilito  nelle  leggi militari, il
          Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
          o  in localita' che comunque interessano la difesa militare
          dello  Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
          mezzo  della  autorita'  locale di pubblica sicurezza o col
          mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
          al  divieto,  possono  essere  allontanati  per mezzo della
          forza pubblica.
          7.  Le  iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
          regolarmente  soggiornante  sono  effettuate  alle medesime
          condizioni dei cittadini italiani con le modalita' previste
          dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello
          straniero   si   considera   abituale   anche  in  caso  di
          documentata  ospitalita'  da  piu'  di  tre  mesi presso un
          centro   di   accoglienza.   Dell'avvenuta   iscrizione   o
          variazione   l'ufficio   da'  comunicazione  alla  questura
          territorialmente competente.
          8.  Fuori  dei  casi  di  cui al comma 7, gli stranieri che
          soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
          questore competente per territorio, entro i quindici giorni
          successivi,  le  eventuali variazioni del proprio domicilio
          abituale.
          9.   Il  documento  di  identificazione  per  stranieri  e'
          rilasciato  su  modello  conforme  al  tipo  approvato  con
          decreto  del  Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
          l'espatrio,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle
          convenzioni o dagli accordi internazionali.
          10.  Contro i provvedimenti di cui all'art. 5 e al presente
          articolo  e'  ammesso  ricorso  al tribunale amministrativo
          regionale  competente".  -  Per  il  testo dell'art. 27 del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 40.