Art. 42 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale 1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, e per il quale sussistono le condizioni ivi previste e' tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed e' iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unita' sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L. nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione e' altresi' dovuta, a parita' di condizioni con il 'cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parita' sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica. 2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. e' valida per tutta la durata del permesso di soggiorno. 3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione e' effettuata, per tutta la durata dell'attivita' lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. 4. L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione cessa altresi' per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L. a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1. 5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non e' dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attivita' ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per se' e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico, L'iscrizione non e' dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari. 6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternita' prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi puo' chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.
Note all'art. 42: - Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 144, comma secondo e 148). - 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'art. 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione. 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'art. 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. 3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno e' punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila. 4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita' personale dello straniero, questi puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici. 5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita' di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato. 6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita' che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. 7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente competente. 8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. 9. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. 10. Contro i provvedimenti di cui all'art. 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente". - Per il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 40.