Art. 44
                 Ingresso e soggiorno per cure mediche

    1.   Il   cittadino  straniero  che  intende  effettuare,  dietro
  pagamento  dei  relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il
  visto  ed  il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla
  competente rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura,
  allegando la seguente documentazione:
  a) dichiarazione  della  struttura  sanitaria  prescelta pubblica o
     privata  accreditata  che  indichi  il  tipo di cura, la data di
     inizio  e  la  durata  presumibile  della  stessa,  osservate le
     disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
  b) attestazione  dell'avvenuto  deposito  di  una  somma  a  titolo
     cauzionale  sulla  base  del costo presumibile delle prestazioni
     richieste.  Il  deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o
     in  dollari  statunitensi, dovra' corrispondere al 30% del costo
     complessivo  presumibile  delle  prestazioni  richieste e dovra'
     essere versato alla struttura prescelta;
  c) documentazione   comprovante  la  disponibilita'  in  Italia  di
     risorse   sufficienti  per  l'integrale  pagamento  delle  spese
     sanitarie  e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura
     sanitaria  e  di  rimpatrio  per  l'assistito  e per l'eventuale
     accompagnatore.
    2.  Con  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo 36, comma 2, del
  testo  unico,  sono stabilite le modalita' per il trasferimento per
  cure  in  Italia  nei casi previsti dalla stessa disposizione e per
  quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo
  32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
          Note all'art. 44:
          -  Si  riporta  il testo dell'art. 36, comma 2, del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
          "2.  Il  trasferimento  per  cure in Italia con rilascio di
          permesso   di   soggiorno  per  cure  mediche  e'  altresi'
          consentito  nell'ambito  di programmi umanitari definiti ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  2,  lettera  c),  del decreto
          legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
          decreto   legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,  previa
          autorizzazione  del Ministero della sanita' d'intesa con il
          Ministero  degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali
          e   le   aziende  ospedaliere,  tramite  le  regioni,  sono
          rimborsate  delle spese sostenute che fanno carico al fondo
          sanitario  nazionale".  - Si riporta il testo dell'art. 32,
          comma  15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per
          la stabilizzazione della finanza pubblica):
          15. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario
          nazionale  ad  esse destinata, autorizzano, d'intesa con il
          Ministero della sanita', le aziende unita' sanitarie locali
          e   le  aziende  ospedaliere  ad  erogare  prestazioni  che
          rientrino   in  programmi  assistenziali,  approvati  dalle
          regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:
          a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali
          non  esistono  o non sono facilmente accessibili competenze
          medico-specialistiche  per  il  trattamento  di  specifiche
          gravi   patologie   e   non   sono  in  vigore  accordi  di
          reciprocita' relativi all'assistenza sanitaria:
          b)   cittadini  di  Paesi  la  cui  particolare  situazione
          contingente  non  rende  attuabili,  per ragioni politiche,
          militari  o  di  altra  natura,  gli  accordi eventualmente
          esistenti   con   il   Servizio   sanitario  nazionale  per
          l'assistenza sanitaria".