Art. 48
       Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

    1.  La  competenza  per  il  riconoscimento dei titoli di accesso
  all'istruzione  superiore  dei  periodi  di  studio  e  dei  titoli
  accademici  ai  fini  della  prosecuzione  degli studi di qualunque
  livello, conseguiti in Paesi esteri, e' attribuita alle universita'
  e  agli  istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano
  nell'ambito  della  loro  autonomia  e in conformita' ai rispettivi
  ordinamenti.  Fatti  salvi  gli  accordi bilaterali in materia e le
  convenzioni internazionali.
    2.  Le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  si  pronunciano sulle
  richieste  di  riconoscimento  entro  il  termine di novanta giorni
  dalla  data  di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui
  le  autorita'  accademiche  rappresentino  esigenze istruttorie, il
  termine e' sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi
  degli atti supplementari.
    3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se e'
  decorso  il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato
  alcun   provvedimento,   il  richiedente  puo'  presentare  ricorso
  giurisdizionale  al  Tribunale  amministrativo  regionale o ricorso
  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  ovvero,  entro  il  termine
  previsto  per  quest'ultimo,  puo'  presentare istanza al Ministero
  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, che,
  nei  successivi venti giorni, se la ritiene motivata, puo' invitare
  l'universita'   a   riesaminare  la  domanda,  dandone  contestuale
  comunicazione   all'interessato.  L'universita'  si  pronuncia  nei
  successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza,
  nei  termini  rispettivamente  previsti,  dell'invito al riesame da
  parte  del  Ministero o della pronuncia dell'universita' e' ammesso
  ricorso   al   Tribunale   amministrativo   regionale   o   ricorso
  straordinario al Capo dello Stato.
    4.  Il  riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse
  da   quelle   previste   al   comma  1  e'  operato  in  attuazione
  dell'articolo  387  del  testo unico delle disposizioni legislative
  vigenti  in  materia  di  istruzione,  relative alle scuole di ogni
  ordine  e  grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
  n.   297,   nonche'   delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
  riconoscimento,  ai  fini  professionali  e  di accesso ai pubblici
  impieghi.
 
          Nota all'art. 48:
          - Si riporta il testo dell'art. 387 del decreto legislativo
          16  aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado):
          "Art.   387   (Riconoscimento   dei   titoli  di  studio  e
          professionali  e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai
          cittadini  extracomunitari  nei paesi di origine). - 1. Con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,  e' disciplinato, in
          conformita' con la normativa comunitaria, il riconoscimento
          dei   titoli  di  studio  e  professionali,  nonche'  delle
          qualifiche    di    mestiere    acquisite   dai   cittadini
          extracomunitari  nei  paesi  di  origine,  e sono istituiti
          altresi'   gli   eventuali   corsi   di  adeguamento  e  di
          integrazione   da   svolgersi  presso  istituti  scolastici
          italiani".