Art. 48 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero 1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, e' attribuita alle universita' e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti. Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali. 2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorita' accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine e' sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi degli atti supplementari. 3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se e' decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente puo' presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, puo' presentare istanza al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, puo' invitare l'universita' a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'universita' si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'universita' e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. 4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse da quelle previste al comma 1 e' operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
Nota all'art. 48: - Si riporta il testo dell'art. 387 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 387 (Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' disciplinato, in conformita' con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti altresi' gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici italiani".