Art. 49
                   Riconoscimento titoli abilitanti
                    all'esercizio delle professioni

    1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che
  intendono  iscriversi  agli  ordini,  collegi  ed  elenchi speciali
  istituiti  presso  le amministrazioni competenti, nell'ambito delle
  quote  definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e
  del  presente  regolamento,  se in possesso di un titolo abilitante
  all'esercizio  di  una  professione,  conseguito  in  un  Paese non
  appartenente    all'Unione    europea,   possono   richiederne   il
  riconoscimento  ai  fini  dell'esercizio in Italia, come lavoratori
  autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
    2.  Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma
  1  si  applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio
  1992,  n.  115,  e  2  maggio  1994, n. 319, compatibilmente con la
  natura,  la composizione e la durata della formazione professionale
  conseguita.
    3.  Ove  ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi
  di  cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il
  Ministro    competente,   cui   e'   presentata   la   domanda   di
  riconoscimento,   sentite   le   conferenze   dei  servizi  di  cui
  all'articolo   12  del  decreto  legislativo  n.  115  del  1992  e
  all''articolo  14  del  decreto  legislativo  n. 319 del 1994, puo'
  stabilire,   con   proprio   decreto,  che  il  riconoscimento  sia
  subordinato  ad una misura compensativa consistente nel superamento
  di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le
  modalita'  di  svolgimento della predetta prova nonche' i contenuti
  della  formazione  e le sedi presso le quali, la stessa deve essere
  acquisita.
    4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del
  riconoscimento  di  titoli  rilasciati  da  Paesi  terzi abilitanti
  all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della
  Unione europea.
 
          Note all'art. 49:
          -   Per   il  testo  dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle  note alle premesse), v. nelle note all'art. 14. - Si
          riporta  il  testo  dell'art. 12 del decreto legislativo 27

          gennaio   1992,  n.  115  (Attuazione  della  direttiva  n.
          89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento
          dei   diplomi   di   istruzione  superiore  che  sanzionano
          formazioni professionali di una durata minima di tre anni):
          "Art.  12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di
          riconoscimento   deve   essere   presentata   al  Ministero
          competente,  corredata  della  documentazione  relativa  ai
          titoli  da  riconoscere,  rispondente ai requisiti indicati
          all'art. 10.
          2. La domanda deve indicare la professione o le professioni
          di   cui   all'art.   2,   in   relazione   alle  quali  il
          riconoscimento e' richiesto.
          3.  Entro  trenta  giorni dal ricevimento della domanda, il
          Ministero   accerta  la  completezza  della  documentazione
          esibita,    comunicando    all'interessato   le   eventuali
          necessarie integrazioni.
          4.  Per  la  valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero
          competente  indice una conferenza di servizi ai sensi della
          legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:
          a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
          b)  del  Dipartimento  per il coordinamento delle politiche
          comunitarie;
          c) del Ministero degli affari esteri;
          d)   del   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica;
          e)   del  Dipartimento  per  la  funzione  pubblica.  Nella
          conferenza  sono  sentiti  un  rappresentante dell'ordine o
          della  categoria  professionale ed un docente universitario
          in rappresentanza delle universita' designato dal Ministero
          dcll'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
          5.  Sul  riconoscimento provvede il Ministro competente con
          decreto  da  emettersi  nel  termine  di quattro mesi dalla
          presentazione  della  domanda  o  della  sua integrazione a
          norma del precedente comma 3.
          6.  Nei  casi  di  cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
          condizioni  del  tirocinio  di  adattamento  o  della prova
          attitudinale,  individuando  l'ente  o  organo competente a
          norma dell'art. 15.
          7.  I  decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
          8.  I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda
          di  riconoscimento  ha per oggetto titoli identici a quelli
          su  cui  e'  stato provveduto con precedente decreto". - Si
          riporta  il  testo  dell'art.  14 del decreto legislativo 2
          maggio  1994,  n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE
          relativa  ad  un secondo sistema generale di riconoscimento
          della  formazione  professionale  che  integra la direttiva
          89/48/CEE):
          "Art.  14 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di
          riconoscimento   deve   essere   presentata   al  Ministero
          competente,  corredata  della  documentazione  relativa  ai
          titoli  da  riconoscere,  rispondente ai requisiti indicati
          all'art. 12.
          2. La domanda dcve indicare la professione o le professioni
          di   cui   all'art.   2,   in   relazione   alle  quali  il
          riconoscimento e' richiesto.
          3.  Entro  trenta  giorni dal ricevimento della domanda, il
          Ministero   accerta  la  completezza  della  documentazione
          esibita,    comunicando    all'interessato   le   eventuali
          necessarie integrazioni.
          4.  Per  la  valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero
          competente  indice una conferenza di servizi ai sensi della
          legge  7  agosto  1990,  n.  241,  alla quale partecipano i
          rappresentanti:
          a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
          b)  del  Dipartimento  per il coordinamento delle politiche
          comunitarie;
          c) del Ministero degli affari esteri;
          d) del Ministero della pubblica istruzione;
          e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
          f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
          g)   del   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica. 5. Nella conferenza sono sentiti
          un    rappresentante    dell'ordine   o   della   categoria
          professionale  ed un rappresentante del Consiglio nazionale
          della  pubblica  istruzione  designato  dal Ministro per la
          pubblica  istruzione.  La  conferenza  e'  integrata  da un
          rappresentante  delle  regioni  designato  dalla Conferenza
          Stato-regioni  per  la valutazione dei titoli di formazione
          di competenza regionale.
          6.   Il  riconoscimento  viene  disposto  con  decreto  del
          Ministro  competente  da  emettersi  nel termine di quattro
          mesi   dalla  presentazione  della  domanda,  o  della  sua
          integrazione a norma del precedente comma 3.
          7.  Nei  casi  di  cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
          condizioni  del  tirocinio  di  adattamento  o  della prova
          attitudinale,  tenendo  conto  di quanto disposto dall'art.
          10,  comma  2,  individuando  l'ente  o organo competente a
          norma dell'art. 17.
          8.  Il  decreto  di  cui  al  comma  6  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
          9.  I  commi  4  e  8  non  si  applicano  se la domanda di
          riconoscimento  ha  per oggetto titoli identici a quelli su
          cui e' stato provveduto con precedente decreto".