Art. 5
                   Rilascio dei visti di ingresso

  1.  Il  rilascio  dei  visti  di  ingresso  o  per  il transito nel
territorio   dello   Stato  e'  di  competenza  delle  rappresentanze
diplomatiche  o consolari italiane a cio' abilitate e, tranne in casi
particolari,  territorialmente  competenti  per il luogo di residenza
dello  straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono
essere  autorizzati  a rilasciare visti di ingresso o di transito per
una  durata non superiore rispettivamente, a dieci e a cinque giorni,
per casi di assoluta necessita'.
  2.  Il  visto  puo'  essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e
condizioni,  per  la  durata  occorrente in relazione ai motivi della
richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
  3.  La  tipologia  dei  visti  corrispondente  ai diversi motivi di
ingresso,  nonche'  i  requisiti e le condizioni per l'ottenimento di
ciascun  tipo  di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del
Ministero  degli  affari  esteri  emananate  con decreto del Ministro
degli  affari  esteri,  di  concerto con i Ministri dell'interno, del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di grazia e giustizia e della
solidarieta'  sociale,  periodicamente  aggornate anche in esecuzione
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.
  4.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute
ad  assicurare,  per  le  esigenze  dell'utenza,  adeguate  forme  di
pubblicita'  di detti requisiti e condizioni, nonche' degli eventuali
requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali
o  da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le
rappresentanze  degli  altri Stati che aderiscono alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen.
  5.  Nella  domanda  per  il  rilascio  del visto, lo straniero deve
indicare  le  proprie  generalita'  complete e quelle degli eventuali
familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento
di  viaggio  riconosciuto  equivalente,  il luogo dove e' diretto, il
motivo e la durata del soggiorno.
  6.  Alla  domanda  deve  essere  allegato  il  passaporto  o  altro
documento   di   viaggio   riconosciuto   equivalente,   nonche'   la
documentazione  necessaria  per il tipo di visto richiesto e, in ogni
caso, quella concernente:
a) la finalita' del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c) la  disponibilita'  dei  mezzi  di  sussistenza sufficienti per la
   durata  del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui
   all'articolo 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione
   inerente alla prestazione di garanzia nei casi di cui all'articolo
   23 del testo unico;
d) le condizioni di alloggio.
  7.  Per  i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve
esibire. oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:
a) quella  comprovante  i  presupposti di parentela, coniugio, minore
   eta'  o  inabilita'  al  lavoro  e  di  convivenza.  A  tal Fine i
   certificati  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello Stato
   estero  sono  autenticati  dall'autonta'  consolare  italiana  che
   attesta  che  la  traduzione  in  lingua italiana dei documenti e'
   conforme agli originali;
b) il    nulla   osta   della   questura,   utile   anche   ai   fini
   dell'accertamento  della  disponibilita'  di  un alloggio, a norma
   dell'articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico, e dei mezzi
   di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A
   tal  fine  l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio
   comunale  circa  la  sussistenza  dei requisiti di cui al predetto
   articolo  del  testo  unico  ovvero  il  certificato  di idoneita'
   igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale
   competente per territorio.
  8.   Valutata  la  ricevibilita'  della  domanda  ed  esperiti  gli
accertamenti  richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese
le verifiche preventive di sicurezza, il visto e' rilasciato entro 90
giorni dalla richiesta.
 
          Note all'art. 5:
          -  Si  riporta il testo degli articoli 4, comma 3, 23 e 29,
          comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
          "Art.  4,  comma  3.  Ferme restando le disposizioni di cui
          all'art.  3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi
          assunti  con l'adesione a specifici accordi internazionali,
          consentira'   l'ingresso   nel   proprio   territorio  allo
          straniero  che  dimostri  di  essere  in possesso di idonea
          documentazione  atta  a confermare lo scopo e le condizioni
          del  soggiorno,  nonche'  la  disponibilita'  di  mezzi  di
          sussistenza  sufficienti  per  la  durata  del soggiorno e,
          fatta  eccezione  per  i pemessi di soggiorno per motivi di
          lavoro,  anche  per  il ritorno nel Paese di provenienza. I
          mezzi  di  sussistenza sono definiti con apposita direttiva
          emanata  dal  Ministro dell'interno, sulla base dei criteri
          indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3,
          comma  1.  Non potra' essere ammesso in Italia lo straniero
          che  non  soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
          minaccia  per l'ordine publico o la sicurezza dello Stato o
          di  uno  dei  Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
          accordi  per  la  soppressione dei controlli alle frontiere
          interne  e  la  libera  circolazione  delle  persone, con i
          limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi".
          "Art.   23.   -   1.  Il  cittadino  italiano  o  straniero
          regolarmente   soggiornante,   che  intenda  farsi  garante
          dell'ingresso    di    uno    staniero,   pe   consentirgli
          l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro
          sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  dei  decreti di cui
          all'art.  3,  comma  4, apposita richiesta nominativa, alla
          questura    della    provincia   di   residenza,   la   cui
          autorizzazione   all'ingresso  costituisce  titolo  per  il
          rilascio   del  visto  di  ingresso.  Il  richiedente  deve
          dimostrare di potereffettivamente assicurare allo straniero
          alloggio,  copertura  dei  costi  per  il  sostentamento  e
          l'assistenza  sanitaria  per  la  durata  del  permesso  di
          soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se
          sussistono  gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito
          delle  quote  stabilite e secondo le modalita' indicate nei
          decreti  di  attuazione del documento programmatico per gli
          interessi  per  lavoro e deve essere utilizzata entro e non
          oltre  sei  mesi  dalla  presentazione  della domanda. Essa
          consente  di  ottenere,  previa  iscrizione  alle  liste di
          collocamento, un pemesso di soggiorno per un anno a fini di
          inserimento nel mercato del lavoro.
          2.  Sono  ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1,
          le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali
          e  sindacali,  gli  enti e le associazioni del volontariato
          operanti  nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni,
          provvisti   dei   requisiti  patrimoniali  e  organizzativi
          individuati  con  regolamento  da  adottare con decreto del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale, di concerto con i
          Ministri   dell'interno,  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale. Lo stesso regolamento puo' prevedere la formazione
          e  le  modalita'  di tenuta di un elenco degli enti e delle
          associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.
          3.  La  prestazione  di garanzia per l'accesso al lavoro e'
          ammessa  secondo  le  modalita' indicate nel regolamento di
          attuazione,  il  quale  stabilisce in particolare il numero
          massimo  di  garanzie che ciascun soggetto puo' prestare in
          un anno.
          4.   Trascorso   il   termine   di  sessanta  giorni  dalla
          pubblicazione  dei  decreti di cui all'art. 3, comma 4, nei
          limiti e secondo le modalita' stabiliti da detti decreti, i
          visti  d'ingresso  per  inserimento  nel mercato del lavoro
          sono   rilasciati  su  richiesta  di  lavoratori  stranieri
          residenti  all'estero  e  iscritti in apposite liste tenute
          dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con
          graduatoria   basata   sull'anzianita'  di  iscrizione.  Il
          regolamento   di  attuazione  stabilisce  i  requisiti  per
          ottenere il visto di cui al presente comma".
          "Art.  29,  comma  3.  Salvo che si tratti di rifugiato, lo
          straniero  che  risiede il ricongiungimento deve dimostrare
          la disponibilita':
          a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
          dalla   legge   regionale   per  gli  alloggi  di  edilizia
          residenziale  pubblica,  ovvero,  nel  caso di un figlio di
          eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
          del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
          effettivamente dimorera';
          b)  di  un  reddito  annuo  derivante  da  fonti lecite non
          inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si
          chiede  il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento   di   due  o  tre  familiari,  al  triplo
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo   complessivo   dei   familiari   conviventi  con  il
          richiedente".