Art. 50
                  Disposizioni particolari per gli
                 esercenti le professioni sanitarie

    1.  Presso  il  Ministero  della  sanita'  sono istituiti elenchi
  speciali  per  gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di
  ordine o collegio professionale.
    2. Per l'iscrizione e la cancellazione, dagli elenchi speciali si
  osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo
  I  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
  221, e successive modificazioni ed integrazioni.
    3.  Il  Ministro  della  sanita' pubblica annualmente gli elenchi
  speciali  di cui al comma I nonche' gli elenchi degli stranieri che
  hanno    ottenuto   il   riconoscimento   dei   titoli   abilitanti
  all'esercizio di una professione sanitaria.
    4.  L'iscrizione  negli albi professionali e quella negli elenchi
  speciali  di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della
  conoscenza  della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
  regolano   l'esercizio   professionale  in  Italia,  con  modalita'
  stabilite dal Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono,
  prima  dell'iscrizione,  gli  ordini  e  collegi professionali e il
  Ministero della sanita', con oneri a carico degli interessati.
    .  I  presidi  e  le  istituzioni  sanitarie  pubbliche e private
  comunicano al Ministero della sanita' il nominativo dello straniero
  assunto,  e  comunque  utilizzato,  con  l'indicazione  del  titolo
  professionale  abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di
  assunzione o di utilizzazione.
    6. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.
    7.  Con  le  procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il
  Ministero  della sanita' provvede altresi', ai fini dell'ammissione
  agli   impieghi   e   dello   svolgimento  di  attivita'  sanitarie
  nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei
  titoli   accademici,  di  studio  e  di  formazione  professionale,
  complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione
  o   arte   sanitaria,  conseguiti  in  un  Paese  non  appartenente
  all'Unione europea.
    8.  La  dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle
  discipline  sanitarie,  conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione
  ai  corrispondenti  esami  di diploma, di laurea o di abilitazione,
  con  dispensa  totale  o  parziale  degli  esami  di profitto, sono
  disposte  previo accertamento del rispetto delle quote previste per
  ciascuna  professione  dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. A
  tal  fine  deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero
  della  sanita';  il  parere negativo non consente l'iscrizione agli
  albi  professionali  o  agli elenchi speciali per l'esercizio delle
  relative   professioni   sul   territorio  nazionale  e  dei  Paesi
  dell'Unione europea.
 
          Nota all'art. 50:
          -  Il  capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5
          aprile  1950,  n.  221  (Approvazione  del  regolamento per
          l'esecuzione  del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.
          233,  sulla  ricostituzione  degli Ordini delle professioni
          sanitarie   e   per   la  disciplina  dell'esercizio  delle
          professioni stesse), concerne gli albi professionali.