Art. 52
               Registro delle associazioni e degli enti
            che svolgono attivita' a favore degli immigrati

    1.  Presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento
  per   gli   affari   sociali,   e'   istituito  il  registro  delle
  associazioni,  degli  enti  e  degli  altri  organismi  privati che
  svolgono  le  attivita' a favore degli stranieri immigrati previste
  dal testo unico. Il registro e' diviso in tre sezioni:
  a) nella  prima  sezione  sono  iscritti associazioni, enti e altri
     organismi   privati   che   svolgono   attivita'   per  favorire
     l'integrazione  sociale  degli  stranieri, ai sensi dell'art. 42
     del testo unico;
  b) nella  seconda  sono  iscritti  associazioni ed enti che possono
     essere   ammessi   a  prestare  garanzia  per  l'ingresso  degli
     stranieri  per  il loro l'inserimento nel mercato del lavoro, ai
     sensi dell'art. 23 del testo unico;
  c) nella  terza  sezione  sono iscritti associazioni, enti ed altri
     organismi  privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
     assistenza  e protezione sociale degli stranieri di cui all'art.
     18 del testo unico.
    2.  L'iscrizione  al  registro  di cui al comma 1, lettera a), e'
  condizione   necessaria  per  accedere  direttamente  o  attraverso
  convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statati al
  contributo   del   Fondo   nazionale   per  l'integrazione  di  cui
  all'articolo 45 del testo unico.
    3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti
  o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o piu'
  componenti  degli  organi  di  amministrazione e di controllo siano
  sottoposti  a  procedimenti  per  l'applicazione  di  una misura di
  prevenzione  o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal
  testo  unico  o  risultino  essere  stati  sottoposti  a  misure di
  prevenzione  o  condannati,  ancorche' con sentenza non definitiva,
  per  uno  dei  delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di
  procedura  penale,  salvo  che  i  relativi  procedimenti  si siano
  conclusi   con   un   provvedimento  che  esclude  il  reato  o  la
  responsabilita'  dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti
  della riabilitazione.
 
          Note all'art. 52:
          -  Si  riporta  il testo degli articoli 42 e 46 del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
          "Art.  42.  -  1.  Lo  Stato,  le  regioni, le province e i
          comuni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  anche in
          collaborazione  con  le  associazioni di stranieri e con le
          organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche'
          in  collaborazione  con  le autorita' o con enti pubblici e
          privati dei Paesi di origine, favoriscono:
          a)  le  attivita'  intraprese  in  favore  degli  stranieri
          regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  anche  al  fine di
          effettuare  corsi  della lingua e della cultura di origine,

          dalle   scuole  e  dalle  istituzioni  culturali  straniere
          legalmente   funzionanti  nella  Repubblica  ai  sensi  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
          389, e successive modificazioni ed integrazioni;
          b)  la  diffusione  di  ogni informazione utile al positivo
          inserimento  degli  stranieri  nella  societa'  italiana in
          particolare  riguardante i loro diritti e i loro doveri, le
          diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e
          comunitaria   offerte  dalle  amministrazioni  pubbliche  e
          dall'associazionismo,   nonche'  alle  possibilita'  di  un
          positivo reinserimento nel Paese di origine;
          c)  la  conoscenza  e  la  valorizzazione delle espressioni
          culturali,  ricreative,  sociali,  economiche  e  religiose
          degli  stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni
          iniziativa  di informazione sulle cause dell'immigrazione e
          di  prevenzione  delle  discriminazioni  razziali  o  della
          xenofobia anche attraverso la raccolta presso le bibliotehe
          scolastiche   e   universitarie,   di  libri,  periodici  e
          materiale  audiovisivo  prodotti nella lingua originale dei
          Paesi  di  origine  degli  stranieri  residenti in Italia o
          provenienti da essi;
          d)   la   realizzazione  di  convenzioni  con  associazioni
          regolarmente  iscritte  nel  registro di cui al comma 2 per
          l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
          titolari  di  carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
          di  durata  non  inferiore  a  due  anni,  in  qualita'  di
          mediatori  interculturali  al  fine di agevolare i rapporti
          tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
          ai   diversi   gruppi   etnici,  nazionali,  linguistici  e
          religiosi;
          e)  l'organizzazione  di  corsi  di  formazione, ispirati a
          criteri  di  convivenza in una societa' multiculturale e di
          prevenzione  di  comportamenti  discriminatori,  xenofobi o
          razzisti,  destinati  agli  operatori degli organi e uffici
          pubblici  e  degli enti privati che hanno rapporti abituali
          con  stranieri  o  che  esercitano  competenze rilevanti in
          materia di immigrazione. 2. Per i fini indicati nel comma 1
          e'   istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  - Dipartimento per gli affari sociali un registro
          delle  associazioni selezionate secondo criteri e requisiti
          previsti nel regolamento di attuazione.
          3.  Ferme  restando  le iniziative promosse dalle regioni e
          dagli  enti  locali,  allo  scopo  di  individuare,  con la
          partecipazione   dei  cittadini  stranieri,  le  iniziative
          idonee   alla  rimozione  degli  ostacoli  che  impediscono
          l'effettivo  esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dello
          straniero,  e'  istituito  presso  il  Consiglio  nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro,  un  organismo  nazionale di
          coordinamento.  Il  Consiglio nazionale dell'economia e del
          lavoro,  nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,  svolge
          inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
          favorire   la  partecipazione  degli  stranieri  alla  vita
          pubblica   e   la  circolazione  delle  informazioni  sulla
          applicazione del presente testo unico.
          4.  Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti
          e   delle   associazioni   nazionali   maggiormente  attivi
          nell'assistenza  e nell'integrazione degli immigrati di cui
          all'art.  3,  comma  1,  e  del collegamento con i Consigli
          territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
          delle   problematiche   relative   alla   condizione  degli
          stranieri  immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  la Consulta per i problemi degli
          stranieri  immigrati  e delle loro famiglie, presieduta dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
          lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
          a)  rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti
          nell'organismo  di  cui  al  comma 3 e rappresentanti delle
          associazioni   che   svolgono   attivita'   particolarmente
          significative  nel  settore dell'immigrazione in numero non
          inferiore a dieci;
          b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati
          dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia,
          in numero non inferiore a sei;
          c)  rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali
          nazionali   dei  lavoratori,  in  numero  non  inferiore  a
          quattro;
          d)  rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali

          nazionali   dei   datori  di  lavoro  dei  diversi  settori
          economici, in numero non inferiore a tre;
          e)  otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale,  della  pubblica
          istruzione,  dell'interno,  di  grazia  e  giustizia, degli
          affari  esteri,  delle  finanze  e  dai  Dipartimenti della
          solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
          f)  otto  rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
          designati  dalle  regioni,  uno dall'Associazione nazionale
          dei  comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province
          italiane (UPI), e quattro dalla Conferenza unificata di cui
          al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
          g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia
          e del lavoro (CNEL);
          g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
          superiore  a  dieci.  5.  Per  ogni  membro effettivo della
          Consulta e' nominato un supplente.
          6.  Resta  ferma la facolta' delle regioni di istituire, in
          analogia  con  quanto  disposto al comma 4, lettere a), b),
          c),  d)  e  g),  con  competenza  nelle  loro  materie loro
          attribuite  dalla  Costituzione  e dalle leggi dello Stato,
          consulte   regionali   per   i   problemi   dei  lavoratori
          extracomunitari e delle loro famiglie.
          7.  Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di
          costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma
          4 e dei consigli territoriali.
          8.  La  partecipazione  alle Consulte di cui ai commi 4 e 6
          dei  membri  di cui al presente articolo e dei supplenti e'
          gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
          di  viaggio  per  coloro  che  non  siano  dipendenti dalla
          pubblica  amministrazione  e  non  risiedano nel comune nel
          quale hanno sede i predetti organi".
          "Art.  46  (Commissione  per  le politiche di integrazione)
          (Legge  6  marzo  1998,  n.  40,  art.  44). - 1. Presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
          gli  affari  sociali  e'  istituita  la  commissione per le
          politiche di integrazione.
          2.  La  commissione  ha  i  compiti  di  predisporre per il
          Governo,   anche   ai  fini  dell'obbligo  di  riferire  al
          Parlamento,  il  rapporto annuale sullo stato di attuazione
          delle  politiche  per  l'integrazione  degli  immigrati, di
          formulare  proposte  di  interventi  di adeguamento di tali
          politiche  nonche'  di fornire risposta a quesiti posti dal
          Governo   concernenti   le  politiche  per  l'immigrazione,
          interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
          3.   La  commissione  e'  composta  da  rappresentanti  del
          Dipartimento  per gli affari sociali e del Dipartimento per
          le  pari  opportunita'  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno,
          di  grazia  e  giustizia,  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale,  della sanita', della pubblica istruzione, nonche'
          da  un  numero  massimo  di  dieci esperti, con qualificata
          esperienza  nel  campo  dell'analisi  sociale, giuridica ed
          economica  dei  problemi  dell'immigrazione,  nominati  con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
          il  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale. Il presidente
          della  commissione  e' scelto tra i professori universitari
          di  ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato in
          posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri.  Possono  essere invitati a partecipare alle
          sedute  della commissione i rappresentanti della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza

          Stato-citta'  ed  autonomie locali di altre amministrazioni
          pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
          4.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma 3 sono determinati
          l'organizzazione   della   segreteria   della   commissione
          istituita  presso  il  Dipartimento  per gli affari sociali
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, nonche' i
          rimborsi   ed   i   compensi   spettanti  ai  membri  della
          commissione  e  ad esperti dei quali la commissione intenda
          avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
          5.  Entro  i limiti dello stanziamento annuale previsto per
          il  funzionamento  della  commissione  dal  decreto  di cui
          all'art.   45,   comma  1,  la  commissione  puo'  affidare
          l'effettuazione   di   studi   e  ricerche  ad  istituzioni
          pubbliche  e  private,  a  gruppi  o  a singoli ricercatori
          mediante   convenzioni   deliberate   dalla  commissione  e
          stipulate  dal  presidente  della  medesima,  e  provvedere
          all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo
          svolgimento dei propri compiti.
          6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puo'
          avvalersi  della collaborazione di tutte le amministrazioni
          dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, degli enti
          pubblici,  delle  regioni  e  degli  enti locali". - Per il
          testo  dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n.  286  (per  l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
          nelle  note  all'art.  5.  -  Per il testo dell'art. 18 del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9.
          -  Per  il  testo  degli  articoli  380 e 381 del codice di
          procedura penale, v. nelle note all'art. 31.