Art. 56
                 Organismo nazionale di coordinamento

    1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42,
  comma  3,  del  testo  unico,  opera in stretto collegamento con la
  Consulta  per  l'immigrazione  di  cui  al  comma  4  dello  stesso
  articolo,  con  i  Consigli  territoriali per l'immigrazione, con i
  centri  di osservazione, informazione e di assistenza legale contro
  le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le
  istituzioni  e  gli  altri  organismi  impegnati nelle politiche di
  immigrazione  a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere
  lo  sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei
  cittadini  stranieri,  la loro rappresentanza e partecipazione alla
  vita pubblica.
    2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1. e'
  stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale
  dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per
  la solidarieta' sociale.
    3.  L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da
  funzionari  del  C.N.E.L.  e  personale  ed esperti con contratto a
  tempo determinato.
 
          Nota all'art. 56:
          -  Per  il  testo  dell'art.  42,  commi 3 e 4, del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52.